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Mi è stata notificata una sentenza di primo grado nel cui giudizio non mi sono mai voluto costituire, rimanendo contumace; poiché il giudice mi ha dato torto, posso proporre appello, anche se in primo grado mi sono disinteressato della cosa?
La parte rimasta contumace (appunto, il cosiddetto contumace), nell’ambito del giudizio di primo grado, può sempre proporre impugnazione contro la sentenza che la vede soccombente.
I termini entro cui proporre appello sono di:
– trenta giorni dalla notifica della sentenza;
– oppure, se la controparte non ha mai notificato la sentenza al soccombente, sei mesi dal giorno della sua pubblicazione (ossia il deposito in cancelleria, che risulta indicato alla fine dell’atto).
Tuttavia il gioco non è affatto facile. Perché chi è rimasto contumace in primo grado e poi propone appello trova le stesse preclusioni previste dalle regole generali per chiunque altro. In pratica, egli non può sollevare né eccezioni non rilevabili dal giudice, né può richiedere prove nuove che non siano state sollevate o richieste in primo grado. Vien da sé che, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, tutto ciò che l’ex contumace potrà fare in appello è contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del giudice di primo grado. Ma non potrà, per esempio, sollevare questioni come la prescrizione, il difetto di competenza territoriale, la compensazione con un proprio credito, ecc.