General contractor, le attività agevolabili col Superbonus
L’Agenzia, nella circolare 23/E/2022, spiega che, per l’applicazione delle detrazioni fiscali, non hanno importanza i contratti utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor perché questi riguardano solo l’aspetto civilistico.
È invece necessario documentare le spese sostenute e rimaste a carico del committente beneficiario della detrazione.
Sono agevolabili i costi che il general contractor addebita al committente/beneficiario della detrazione per l’esecuzione degli interventi, il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità.
Non è agevolabile il compenso del general contractor, riconosciutogli per le attività di mero coordinamento. Questo perché, afferma l’Agenzia, si tratta di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
In sostanza, l’Agenzia estende al general contractor le stesse considerazioni fatte per l’amministratore di condominio e ribadisce il concetto che sono agevolabili solo i costi strettamente correlati con gli interventi che danno diritto alla detrazione.
L’Agenzia fa inoltre un esempio pratico. Se le imprese e i professionisti emettono fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente, nella fattura emessa dal general contractor deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Il general contractor, infine, può applicare lo sconto in fattura sulle spese per le prestazioni rese dai professionisti e dalle imprese che hanno realizzato gli interventi, ma non sulle spese addebitate al committente per remunerare la sua attività.
Purtroppo, i chiarimenti, che già bollivano in pentola, giunti dopo due anni dall’inizio del Superbonus, non saranno più rimediabili per moltissimi committenti.
Si configura la possibilità di accertamenti a tappeto, con sanzioni pesantissime, come ben specificato nella Circolare 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Hai realizzato le attività di Superbonus dando l’incarico a IMPRESE – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – SOCIETA’ ENERGETICHE, ESCO, ecc…, ovvero, ad un appaltatore “generale” che abbia eseguito, ad esempio, progettazione – visti di conformità – attività tecniche e burocratiche, danno poi in subappalto i lavori materiali, il quale, a sua volta ha emesso sconto in fattura del totale, ponendo nelle condizioni il committente di non NON PAGARE NULLA?
ALLORA RIENTRI TRA I CASI A RISCHIO!!!
General Contractor puri e General Contractor travestiti da impresa, società, esco, ecc.., stanno per essere smascherati e le ripercussioni ricadranno principalmente sul detentore del diritto di agevolazione, ovvero, i committenti – proprietari, aventi diritto e condomini -.