Le misure protettive previste dalla composizione negoziata sono uno strumento concesso all’impresa in crisi per salvaguardare il patrimonio aziendale e permettere l’attuazione della procedura: bloccano le azioni esecutive dei creditori, prevengono la dichiarazione di fallimento e consentono provvedimenti cautelari volti ad agevolare le trattative.

Gli effetti delle misure protettive sul patrimonio aziendale

Dopo la pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente nel Registro imprese, l’impresa in crisi può richiedere al Tribunale misure protettive del patrimonio aziendale (articolo 6 del Decreto Legge 118/2021), che producono automaticamente i seguenti rilevanti vantaggi per l’impresa in procedura negoziata, salva conferma del giudice:

I creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e neanche acquisire diritti di prelazione, a meno che non siano concordati con l’impresa.

Sino alla conclusione delle trattative o al termine della procedura, non può essere pronunciata la sentenza di fallimento e sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione (articolo 8 del Decreto Legge 118/2021) per perdita o riduzione del capitale sociale.

I creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Le misure cautelari finalizzate alle trattative

Inoltre, con l’istanza con cui chiede l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, l’impresa può anche richiedere al giudice “l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”

Tali misure, a differenza degli ordinari strumenti cautelari, non servono a tutelare in via d’urgenza un diritto, ma sono funzionali a tutelare le trattative nell’ottica del superamento della crisi e del risanamento dell’impresa.

E’ stata così riconosciuta la possibilità per un’impresa in crisi di sospendere il pagamento dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e Inps, ancorché già dovuti in base ad un piano di rateizzazione.

La durata delle misure protettive e cautelari

La legge prevede il termine massimo di 240 giorni per la durata delle misure protettive e cautelari. Il giudice, entro tale termine massimo, può prorogare la durata delle misure disposte “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative” (articolo 8 del Decreto Legge 118/2021).

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