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C’è una “astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE.

A scriverlo è stato la scorsa settimana il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, ricordando che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Alla luce di tale premessa, il giudice del lavoro ha deciso di risarcire con 1.500 euro un insegnante che ha presentato ricorso con Anief, dopo avere svolto tre annualità formandosi finanziandosi a livello personale e senza possibilità di usufruire della Carta del docente invece assegnata ai colleghi di ruolo.

Nella sentenza si legge che “recentemente Cass n. 29961/2023 – sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

Alla luce di tutto questo, il giudice del lavoro è giunto alla conclusione che “la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”. Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di aderire al ricorso Anief per avere la Carta del docente è un’operazione di giustizia e allo stesso tempo di recupero di soldi sottratti in modo del tutto illegittimo. A pensarla in questo modo sono la Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha assunto una posizione altrettanto favorevole, Come pure di recente la Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 ha allargato il beneficio annuale a tutte le supplenze annuali. L’importante – conclude Pacifico – è non superare cinque anni dalla prima supplenza sostenuta”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FIRENZE

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso C.U., oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Rinaldi, Miceli, Zampieri, Ganci e Tovoli, dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione a verbale.

Firenze 17 aprile 2024

Il Giudice

 

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