Green claims, cosa cambia per le imprese dal 27 settembre







Le imprese che utilizzano claim ambientali, etichette di sostenibilità o messaggi promozionali collegati alle caratteristiche “green” dei prodotti devono prepararsi alle nuove regole applicabili dal 27 settembre 2026. L’adeguamento interessa non soltanto la pubblicità, ma anche confezioni, etichette, siti internet, piattaforme di vendita online e, più in generale, tutte le informazioni rivolte ai consumatori.

Il nuovo quadro normativo punta infatti a rendere più trasparenti e verificabili le comunicazioni ambientali e a contrastare le pratiche che possono indurre il consumatore a ritenere un prodotto più sostenibile di quanto sia effettivamente.

Le indicazioni operative arrivano dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 agosto 2026, intervenuta per chiarire alcuni profili applicativi del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/825.

Claim ambientali, cosa cambia dal 27 settembre 2026

Il decreto legislativo n. 30/2026 modifica la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, rafforzando la tutela del consumatore rispetto alle dichiarazioni ambientali utilizzate dalle imprese.

L’obiettivo è evitare comunicazioni generiche, non dimostrate o formulate in modo tale da creare una percezione non corretta delle caratteristiche ambientali di un prodotto.

Le imprese devono quindi verificare con particolare attenzione:

  • i messaggi ambientali riportati sulle confezioni;
  • le etichette e i simboli collegati alla sostenibilità;
  • il materiale pubblicitario e promozionale;
  • le informazioni presenti nei punti vendita;
  • le descrizioni pubblicate sui siti e-commerce;
  • le informazioni diffuse attraverso altri canali commerciali.

La verifica deve riguardare sia il contenuto del messaggio sia le modalità con cui il claim viene presentato al consumatore.

La circolare MIMIT del 27 agosto 2026 richiama, in particolare, la necessità per le imprese di adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni a partire dalla loro entrata in vigore.

Prodotti già immessi sul mercato: il nodo delle scorte

Uno dei temi più rilevanti riguarda i prodotti già realizzati o commercializzati con confezioni predisposte secondo le regole precedenti.

L’entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe infatti determinare difficoltà operative per le imprese che dispongono di quantitativi rilevanti di prodotti, imballaggi o materiali promozionali già stampati.

Sul punto, il Ministero evidenzia l’esigenza di evitare che l’adeguamento produca effetti sproporzionati, come la distruzione di prodotti ancora utilizzabili o altre conseguenze economiche non giustificate rispetto alle finalità della normativa.

Per i prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, la circolare richiama quindi un approccio improntato a criteri di gradualità e proporzionalità.

Nella valutazione delle singole situazioni possono assumere rilievo, tra gli altri elementi:

  • la natura e la quantità delle scorte;
  • la durata di vita dei prodotti;
  • la lunghezza della filiera distributiva;
  • le concrete possibilità di intervenire sulle confezioni;
  • i tempi necessari per modificare etichette e materiali;
  • la data in cui i prodotti sono stati immessi in commercio.

La presenza di scorte non determina, tuttavia, una deroga generalizzata. Le imprese devono dimostrare di essersi attivate per adeguare progressivamente le proprie comunicazioni alle nuove disposizioni.

Adeguamento delle confezioni e proporzionalità

Per i beni già prodotti o immessi in commercio prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, il percorso di adeguamento dovrà essere valutato anche alla luce delle caratteristiche concrete del prodotto e della filiera.

La circolare del 27 agosto 2026 del MIMIT precisa che le autorità nazionali competenti dovranno applicare la disciplina tenendo conto dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza.

In concreto, l’impresa dovrà poter documentare le attività intraprese per eliminare o modificare i claim non più coerenti con il nuovo quadro normativo.

Diventa quindi opportuno predisporre una ricognizione preventiva di:

  • packaging e materiali già disponibili;
  • campagne pubblicitarie programmate;
  • pagine web e schede prodotto;
  • etichette utilizzate nei punti vendita;
  • accordi con distributori e rivenditori.

La data del 27 settembre 2026 rappresenta, in ogni caso, il riferimento centrale: da tale momento le nuove comunicazioni dovranno essere predisposte nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 30/2026.

Nuove informazioni sulla garanzia dei prodotti

Le novità non riguardano soltanto i claim ambientali. Il nuovo quadro introduce anche strumenti destinati a rendere più chiare le informazioni sulla durabilità dei beni e sulle garanzie offerte ai consumatori.

Tra gli strumenti previsti figurano un avviso armonizzato e un’etichetta armonizzata, pensati per fornire informazioni uniformi sulla garanzia legale e sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità.

L’avviso armonizzato sarà utilizzato per ricordare al consumatore l’esistenza della garanzia legale minima di due anni prevista per i beni venduti nell’Unione europea.

L’etichetta armonizzata è invece collegata alla garanzia commerciale di durabilità e potrà essere utilizzata nei casi previsti dalla normativa per comunicare in modo uniforme tale informazione.

Il Ministero ha predisposto sul proprio sito una sezione dedicata ai nuovi strumenti, con materiali informativi utili alle imprese per l’adeguamento.

Imprese chiamate a verificare claim e materiali commerciali

L’avvicinarsi del 27 settembre 2026 rende necessario un controllo coordinato delle comunicazioni utilizzate lungo l’intera filiera commerciale.

La verifica non dovrebbe limitarsi alle sole dichiarazioni esplicitamente ambientali. Occorre considerare anche simboli, etichette, rappresentazioni grafiche e informazioni che, nel loro complesso, possono influenzare la percezione del consumatore sulle caratteristiche ambientali del prodotto.

Per le imprese diventa quindi centrale mappare i claim, individuare i materiali da aggiornare e conservare la documentazione relativa alle iniziative intraprese.

La fase transitoria descritta dal Ministero consente di tenere conto delle situazioni concrete e delle scorte già esistenti, ma non elimina l’obbligo di programmare l’adeguamento. Il percorso verso le nuove regole sulle comunicazioni ambientali deve quindi essere organizzato prima dell’entrata in vigore della disciplina, con particolare attenzione ai prodotti destinati a rimanere sul mercato anche dopo il 27 settembre 2026.


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