Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Il quadro normativo introdotto nel 2024-2025 prevede due distinti regimi di tassazione agevolata sulle retribuzioni aggiuntive rese dal personale sanitario: un’imposta sostitutiva del 15% per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa o al fronteggiamento di carenze di organico, e un’imposta sostitutiva del 5% applicabile, in termini più specifici, al lavoro straordinario erogato dagli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Queste disposizioni hanno effetto operativo differenziato a seconda della fonte contrattuale e del tipo di prestazione.
Introduzione pratica: perché conta e un esempio
Per un infermiere che riceve compensi aggiuntivi per straordinario o prestazioni straordinarie, la tassazione sostitutiva riduce l’imposizione alla fonte rispetto alla tassazione progressiva IRPEF ordinaria e alle addizionali. Esempio pratico: su un compenso aggiuntivo lordo di €1.000, l’imposta sostitutiva del 5% comporta un prelievo di €50 alla fonte; con la tassazione ordinaria l’onere sarebbe calcolato con le aliquote IRPEF e le addizionali, determinando in molti casi un costo netto molto più elevato per il lavoratore. Questo rende rilevante la corretta qualificazione della prestazione per il datore di lavoro e per il sostituto d’imposta.
Cosa prevede la norma
Imposta sostitutiva al 15%: il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (convertito) ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive previste da specifiche previsioni contrattuali (articoli del CCNL Area Sanità e del CCNL Comparto Sanità) quando finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa o al fronteggiamento di carenze d’organico; l’applicazione della misura è riferita alle prestazioni indicate nel testo normativo.
Imposta sostitutiva al 5%: la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 354) ha introdotto una imposta sostitutiva al 5% sui compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto Sanità (triennio 2019-2021) corrisposti agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN; la norma individua quindi un ambito soggettivo e oggettivo specifico e prevede l’applicazione a decorrere dall’anno 2025.
Ambito di applicazione e chiarimenti di prassi
Ambito 15%: la prassi dell’Agenzia delle Entrate, attraverso risposte a interpello, ha specificato che il 15% si applica alle tipologie di prestazioni aggiuntive richiamate espressamente dalla norma (art. 89, comma 2 del CCNL Area Sanità e art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL Comparto Sanità) e non in maniera generalizzata a tutte le tipologie di emolumenti. La prassi ha inoltre precisato i limiti oggettivi dell’agevolazione, ribadendo la necessità di un collegamento puntuale con le fattispecie contrattuali richiamate dalla legge.
Ambito 5%: la disposizione è circoscritta ai compensi per lavoro straordinario disciplinati dall’art. 47 del CCNL del comparto Sanità (triennio 2019‑2021) erogati agli infermieri del SSN; pertanto la platea è quella dei dipendenti delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. La decorrenza pratica della tassazione agevolata è fissata per i compensi erogati a partire dall’anno 2025.
Chiarimenti e limiti: l’Agenzia delle Entrate ha anche escluso l’applicazione del 15% ad alcune fattispecie analoghe ma contrattualmente distinte (ad esempio alcune prestazioni ALPI convenzionali), quando non rientrino nella definizione legislativa delle prestazioni aggiuntive richiamate. Analoghe richieste di chiarimento sulla qualificazione di ore di pronta disponibilità o altre voci sono state oggetto di interpelli successivi. È quindi indispensabile valutare caso per caso il riferimento contrattuale preciso.
Chi riguarda e cosa fare (azione pratica)
Soggetti direttamente interessati:
- Infermiere dipendente SSN: beneficiario specifico dell’aliquota al 5% per lo straordinario di cui all’art. 47 CCNL.
- Personale sanitario e dirigenti medici: possibili beneficiari dell’aliquota al 15% quando svolgono le prestazioni aggiuntive espressamente richiamate dalla normativa.
- Strutture private/acc. e RSA: al momento l’estensione alle strutture private o accreditate non è automatica e richiede interventi normativi o interpretazioni specifiche; sono emerse proposte parlamentari ma non tutte risultano recepite.
Nota tassativa: le disposizioni in oggetto non si applicano ai titolari di partita IVA in regime forfettario.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa per il datore di lavoro / ufficio paghe:
- Verificare che la prestazione sia ricondotta alla fattispecie contrattuale richiamata dalla norma (art. 47 CCNL per il 5%; art. 89 c.2 Area Sanità o art.7 c.1 lett. d) Comparto per il 15%).
- Applicare l’imposta sostitutiva in sede di conguaglio/maturazione come sostituto d’imposta e annotare la natura dell’emolumento in busta paga secondo le istruzioni contabili e i codici tributo previsti. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili codici e indicazioni per i sostituti d’imposta.
- Mantenere documentazione amministrativa che giustifichi il legame con il piano di riduzione liste d’attesa o l’autorizzazione a fronteggiare carenze di organico (delibere aziendali, autorizzazioni, piani regionali/aziendali), utile in caso di controlli o interpelli.
- Monitorare la prassi: l’Agenzia delle Entrate ha già espresso chiarimenti tramite interpelli su ambiti applicativi e limiti (es. esclusione ALPI, qualificazione di pronta disponibilità), pertanto è consigliabile consultare le risposte ufficiali prima di estendere l’agevolazione a voci non esplicitamente previste.
- Coordinarsi con l’ufficio legale/contrattuale per le implicazioni CCNL e per eventuali rapporti con le Regioni in tema di piani per le liste d’attesa (il decreto prevede linee guida e protocolli per l’attuazione).
In sintesi: le agevolazioni fiscali introdotte mirano a incentivare prestazioni aggiuntive finalizzate all’abbattimento delle liste d’attesa e a valorizzare lo straordinario infermieristico nel SSN; l’applicazione richiede attenzione operativa al richiamo contrattuale e alla prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, nonché la corretta tenuta della documentazione giustificativa.
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