Il caso
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia sollevava, in riferimento all’art. 3 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che le disposizioni relative all’estinzione del reato per condotte riparatorie «non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
Ad avviso del rimettente, un primo profilo di irragionevolezza risiederebbe nel fatto che il reato di atti persecutori è stato espressamente escluso dall’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. mentre tale esclusione non è prevista per altre fattispecie delittuose che offendono la persona o lo stesso bene giuridico della libertà morale, il cui regime di procedibilità sarebbe assimilabile a quello del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Osserva poi il rimettente che il reato in esame sarebbe assimilabile a quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.) e che tuttavia, mentre per questa fattispecie delittuosa è prevista l’estinzione per condotte riparatorie, tale istituto non è applicabile al reato di atti persecutori.
Inoltre, soggetti imputati di reati analogamente offensivi rispetto alla fattispecie criminosa di cui all’art. 612-bis cod. pen. – quali la violenza privata, la minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – potrebbero conseguire effetti estintivi mediante il compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa, mentre determinare tale effetto non sarebbe consentito agli autori del reato di atti persecutori; ciò introdurrebbe una automatica presunzione di pericolosità intrinseca del soggetto attivo del reato in questione.
Secondo il giudice a quo, la previsione di distinti regimi di procedibilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. – d’ufficio (se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio), a querela irrevocabile (se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.) e a querela revocabile in tutti gli altri casi – farebbe inoltre dubitare della ragionevolezza della disposizione che, anche nei casi in cui la procedibilità resta nella disponibilità della persona offesa, contempla la medesima esclusione dell’effetto estintivo del reato a seguito di condotte riparatorie.
La decisione della Corte
Le questioni sono state ritenute infondate.
La Corte, come di consueto, ha preso le mosse dal quadro normativo, osservando che la causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-bis cod. pen. – inserito nel codice penale dall’art. 1, comma 1, della L. 23 giugno 2017, n. 103 – nel perseguire primariamente obiettivi di deflazione processuale, si colloca «nell’alveo delle misure intese a valorizzare, in chiave ‘premiale’, la riparazione post factum intesa in senso ‘oggettivo-patrimonialistico’».
La Corte ha quindi messo in luce le diversità dell’istituto in esame rispetto alla “giustizia riparativa”: esso, infatti, pur potendo in concreto sortire effetti riconciliativo, «manifesta la sua valenza precipuamente nei casi in cui manchi una comune volontà conciliativa», permettendo «all’imputato di superare, tramite una condotta ritenuta dal giudice integralmente riparatoria, la perdurante “richiesta di punizione” della persona offesa, non intenzionata a rimettere la querela malgrado l’intento riparatorio espresso dal querelato, attribuendo così, in sostanza, alla riparazione oggettiva una funzione sostitutiva della pena».
La Corte ha quindi evidenziato che, nella previsione originaria, l’istituto – ricorrendone i presupposti, e, in particolare, nei (soli) casi di procedibilità a querela – era applicabile al delitto di stalking, possibilità che è stata in seguito eliminata dall’art. 1, comma 2, della L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha aggiunto all’art. 162-ter cod. pen. un quarto comma, il quale sottrae specificamente il delitto di atti persecutori al perimetro applicativo della causa estintiva.
Ciò premesso, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione a tutti i profili evocati dal rimettente.
Quanto alla mancata applicazione della norma censurata al reato di atti persecutori (quando perseguibile a querela soggetta a remissione), la Corte si è ricollegata al proprio costante orientamento, secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina delle cause di estinzione del reato, con riferimento alla definizione dei limiti oggettivi di operatività dei singoli istituti, riferiti, oltre che ai livelli della pena edittale, anche a specifici titoli di reato (Corte cost. sentenze n. 191/2025 e Corte cost. n. 157 del 2025).
Nel caso di specie, la Corte ha messo in luce che perseguibilità a querela del delitto in questione «costituisce una scelta del legislatore dettata dalla volontà di permettere alla vittima di tutelare la propria riservatezza, evitando che aspetti intimi della sua vita privata formino oggetto di esame nell’ambito di un processo penale, indipendentemente dalla gravità del fatto di reato» (cfr. Corte cost. sentenza n. 123 del 2025).
La Corte, inoltre, ha evidenziato la significativa portata offensiva del delitto di atti persecutori, il quale, «anche nelle sue espressioni concrete dotate di minore offensività, rimane pur sempre un illecito di significativa gravità, dovendo per la sua configurabilità determinarsi, in ogni caso, uno stato di ansia o di paura, un timore per l’incolumità o un mutamento delle abitudini di vita della vittima», mancando i quali sono configurabili i meno gravi reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) o di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen).
Ad avviso della Corte, pertanto, la scelta di escludere che il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. possa essere estinto mediante adempimenti riparatori malgrado il dissenso della persona offesa che ha sporto querela, non è affatto irragionevole, posto che, in tal modo, il legislatore ha inteso «mantenere elevato il livello di protezione offerto da una fattispecie incriminatrice che (…) assolve un ruolo di particolare rilievo – sollecitato, peraltro, dalla normativa internazionale – nel contrasto alla violenza di genere e domestica».
Del resto, ove si ammettesse la possibilità attribuire efficacia estintiva a condotte riparatorie unilaterali, vi sarebbe «il rischio che la vittima rimanga in un perenne stato d’ansia o timore, potendo il reo essere indotto a reiterare l’illecito, confidando di poter beneficiare nuovamente, una volta risarcito il danno, dell’estinzione del reato».
La Corte ha quindi escluso una ingiustificata disparità di trattamento in relazione al delitto di cui all’art. 612-ter cod. pen. – non sottratto all’applicazione della causa estintiva – stante la disomogeneità di tale fattispecie quanto a specifica oggettività giuridica, struttura e caratteristiche della condotta incriminata.
L’art. 612-ter cod. pen., infatti, non solo tutela lo specifico interesse alla riservatezza nella sfera sessuale, ma, a differenza del delitto di atti persecutori, può esaurirsi in un’unica condotta, anche di carattere occasionale, e si perfeziona indipendentemente da eventi pregiudizievoli sul piano psicologico o rispetto al mutamento delle abitudini di vita.
A fortiori, la Corte ha escluso un’ingiustificata disparità di trattamento del delitto di atti persecutori rispetto ad altri delitti contro la persona ritenuti dal rimettente analogamente o maggiormente offensivi e parimenti soggetti a un regime di procedibilità “misto”, cui la causa estintiva resta invece applicabile, quali la violenza privata e la minaccia, o anche le lesioni personali o la violazione di domicilio.
Anche in tal caso, la Corte ha osservato che si tratta di figure di reato palesemente eterogenee rispetto al delitto di atti persecutori, per di più obiettivamente meno gravi in ragione delle rispettive cornici edittali, significativamente più basse di quella attualmente comminata dall’art. 612-bis cod. pen. (la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi), sicché, ha conclusivamente affermato la Corte, «la semplice circostanza di condividere con altre fattispecie criminose un regime misto di procedibilità o una parziale identità del bene giuridico protetto non rileva al fine di affermare l’irragionevolezza della disposizione censurata».
Esito del ricorso:
Dichiarazione infondatezza
Riferimenti normativi:
Art. 162-ter, comma 4, c.p.
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