Contesto e disciplina del concordato preventivo biennale 2026/2027
Con l’approssimarsi della scadenza autunnale della dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono chiamati a valutare l’opportunità di fissare in anticipo la propria base imponibile.
Il concordato preventivo biennale 2026/2027 è uno strumento di adempimento collaborativo riservato ai soggetti ISA, accessibile sia da chi vi accede per la prima volta sia da chi intende rinnovare il ciclo precedente.
A fronte dell’accordo, la misura applica un’imposta sostitutiva sui redditi incrementali e garantisce specifiche tutele in sede di controllo.
Cos’è il concordato preventivo biennale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. 13/2024, è un accordo tra fisco e contribuente con cui è possibile definire in anticipo, per un periodo di due anni, il reddito imponibile e le imposte dovute, garantendosi al contempo importanti benefici in materia di accertamento.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta al contribuente elaborata sulla base dei dati da lui dichiarati e delle informazioni già presenti nelle banche dati fiscali.
Il contribuente può decidere liberamente se aderire o meno entro la scadenza del 31 ottobre; tuttavia, poiché nel 2026 questa data cade di sabato, l’adesione potrà essere trasmessa entro il primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 2 novembre.
Soggetti ammessi: la platea dei contribuenti ISA
L’istituto interessa sia le imprese sia i professionisti, ma non tutti i contribuenti possono accedervi.
Il requisito fondamentale per aderire al CPB è l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) nel periodo d’imposta 2025. Pertanto, rimangono fuori dal concordato tutti i contribuenti non soggetti a ISA, come coloro che operano in settori per i quali tali indici non sono stati approvati oppure chi dichiara ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro.
Poiché la proposta dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati a sua disposizione, compresi quelli relativi agli ISA del 2025, in assenza di questi ultimi l’ufficio non può elaborare alcun calcolo.
Per questo motivo, non possono aderire al concordato, ad esempio, i soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2025 (trattandosi del loro primo anno di attività, nel quale gli ISA non si applicano) oppure chi nel 2025 si trovava nel regime forfettario (poiché tale regime è strutturalmente escluso dagli ISA).
Inoltre, anche chi esercita più attività può rientrare in una condizione di esclusione dagli Indici Sintetici di Affidabilità e, di conseguenza, dal CPB.
Requisiti di accesso legati alla regolarità fiscale e cause di esclusione
L’applicazione degli ISA non è l’unico presupposto. È infatti richiesto il rispetto di specifici requisiti di regolarità fiscale e contributiva.
In particolare, non possono accedere al CPB i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello della proposta (2025), presentino debiti per tributi o contributi definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impostivi non più soggetti a impugnazione) di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi.
La causa di esclusione non opera se tali debiti vengono estinti (o ridotti al di sotto della soglia dei 5.000 euro) prima della scadenza del termine per l’adesione.
Costituiscono inoltre cause di esclusione:
- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- la condanna per reati tributari, societari (come le false comunicazioni) o legati al riciclaggio e all’impiego di denaro illecito, purché commessi negli ultimi tre anni d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- il conseguimento, nel 2025, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti – in tutto o in parte – alla formazione della base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- l’adesione al regime forfettario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
- l’effettuazione, nel 2025, di operazioni di fusione, scissione, conferimento o, per le società di persone e associazioni, l’aumento del numero dei soci o associati.
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, rappresenta una causa di esclusione ulteriore la partecipazione, nel 2025, ad associazioni o società tra professionisti (STP e società tra avvocati), qualora l’adesione al concordato non avvenga contestualmente da parte della struttura associativa e di tutti i suoi componenti.
Quali sono gli effetti dell’adesione
Chi aderisce al CPB definisce in anticipo la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il biennio concordato.
Gli eventuali maggiori importi effettivamente conseguiti rispetto a quelli pattuiti non saranno soggetti a tassazione. Specularmente, eventuali risultati inferiori non comportano alcuna riduzione delle imposte dovute.
L’adesione al concordato preventivo biennale non produce invece alcun effetto ai fini IVA, la cui applicazione continua a seguire le regole ordinarie.
Sotto il profilo formale, restano invariati gli adempimenti contabili e dichiarativi consueti, compreso l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA.
I benefici premiali e la tutela sugli accertamenti
L’adesione alla proposta comporta importanti vantaggi sul piano della tutela e della premialità, introdotti per incentivare l’istituto:
- l’esclusione dagli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi previsti dall’articolo 39 del DPR. 600/1973 per l’intero biennio;
- l’accesso a una serie di benefici specifici del regime ISA, che include tra l’altro l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni IVA fino a 70.000 euro e fino a 50.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).
L’accordo estende in automatico queste tutele premiali a tutti i contribuenti che vi aderiscono.
Come si calcolano gli importi dovuti e il meccanismo dell’imposta sostitutiva
L’importo del reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate partendo dai dati del periodo d’imposta precedente e dal livello di affidabilità fiscale del contribuente.
Nella maggior parte dei casi, la proposta prevede un valore superiore al reddito storico, ma con un incremento calibrato e progressivo: maggiore è il punteggio ISA già raggiunto dal contribuente, più contenuto sarà l’aumento di reddito richiesto dal Fisco per accedere all’accordo.
Il reddito oggetto di concordato viene assoggettato a tassazione ordinaria secondo le aliquote vigenti.
La parte di reddito concordato che supera il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (2025) non è soggetta alle aliquote ordinarie, ma può essere tassata con un’imposta sostitutiva ridotta. Tale aliquota è modulata in base all’affidabilità fiscale del contribuente:
- 10% se il punteggio ISA 2025 è pari o superiore a 8;
- 12% se il punteggio ISA 2025 è compreso tra 6 e 7,9;
- 15% se il punteggio ISA 2025 è inferiore a 6.
Il vero punto di forza della misura si manifesta in caso di crescita dell’attività: l’eventuale reddito effettivo conseguito in eccedenza rispetto all’importo concordato resta completamente esentasse.
Un esempio pratico di calcolo
Ipotizziamo il caso di un contribuente con i seguenti dati:
- Reddito 2025 (anno base): 50.000 euro
- Reddito concordato per il 2026: 65.000 euro
- Maggior reddito concordato: 15.000 euro
- Punteggio ISA 2025: pari a 8,5 (aliquota sostitutiva applicabile: 10%)
Aderendo al CPB, la tassazione per il 2026 viene così determinata:
- Quota base (50.000 euro): viene tassata con le modalità e le aliquote ordinarie.
- Quota incrementale (15.000 euro): sconterà, in via opzionale, l’imposta sostitutiva del 10%, pari a 1.500 euro.
- Eventuale surplus effettivo: se a consuntivo nel 2026 il contribuente dovesse realizzare un reddito effettivo di 85.000 euro, i 20.000 euro conseguiti oltre la soglia dei 65.000 euro concordati non saranno soggetti a tassazione.
L’ammontare complessivamente dovuto è dato dalla somma dell’imposta calcolata sulla quota base e di quella relativa alla quota incrementale.
Le verifiche da effettuare prima di decidere di aderire al concordato preventivo biennale 2026
Prima di accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate, è indispensabile svolgere un’analisi della posizione fiscale e reddituale dell’attività. In concreto, occorre verificare:
- la sussistenza dei requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative: escludere la presenza di condizioni che renderebbero l’adesione priva di effetti, verificando eventualmente la possibilità di regolarizzare in tempo utile le posizioni pendenti prima dell’invio della comunicazione;
- le proiezioni economico-reddituali per il biennio: confrontare il reddito proposto dal fisco con i budget e le stime di fatturato e marginalità per gli anni 2026 e 2027. L’accordo risulta conveniente se si prevede una crescita reale dell’attività superiore all’incremento richiesto dall’Agenzia delle Entrate;
- la convenienza dell’imposta sostitutiva: valutare l’impatto del regime opzionale sulla quota incrementale di reddito rispetto all’applicazione delle aliquote ordinarie, tenendo conto del punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta precedente;
- l’impatto sui contributi previdenziali: considerare che per gli iscritti alla Gestione Separata INPS o alla Gestione Artigiani e Commercianti la contribuzione si determina di norma sul reddito concordato. Nel caso in cui il reddito effettivo si riveli superiore, resta comunque la facoltà per il contribuente di versare i contributi sul reddito realmente conseguito.
Il quadro completo di queste verifiche consente di valutare in modo consapevole se perfezionare l’accordo o proseguire con la determinazione ordinaria delle imposte.
Cosa fare entro il 31 ottobre 2026
La scadenza del 31 ottobre 2026 (che slitta al 2 novembre per la concomitanza con la festività) segna il termine ultimo per completare le attività propedeutiche e formalizzare la propria posizione. Sul piano operativo, le azioni da portare a termine riguardano:
- il consolidamento delle informazioni di bilancio e debitorie: raccogliere i dati contabili aggiornati relativi all’andamento dell’anno in corso per confermare la bontà delle proiezioni e verificare che eventuali pendenze con il fisco o con gli enti previdenziali siano state regolarizzate o inserite in piani di rateizzazione prima dell’invio;
- la quantificazione dell’impegno finanziario di novembre: nell’ipotesi di adesione, determinare in anticipo l’importo del secondo acconto calcolato sulla base del reddito concordato, così da pianificare la liquidità necessaria per il versamento del mese successivo;
- la gestione del termine e il margine di ripensamento: completare l’adesione entro la scadenza del 31 ottobre/2 novembre, tenendo presente che questa finestra temporale consente fino all’ultimo giorno di rettificare la scelta o inviare una revoca dell’accordo in caso di ripensamento dell’ultimo minuto.
L’eventuale accettazione della proposta entro il termine renderà vincolanti gli impegni assunti per il biennio 2026-2027.
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