confermate le misure più deprecabili senz’altro da stralciare


Il decreto scuola in sintesi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 il Decreto-Legge 170/26, recante “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito”.

Il testo non presenta novità sostanziali rispetto alle anticipazioni diffuse nei giorni scorsi e conferma le misure che avevamo già denunciato e sulle quali esprimiamo una netta contrarietà.

Tra i provvedimenti più discutibili, il decreto introduce il tetto alla presenza degli alunni stranieri nelle classi, il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto, misure sanzionatorie rivolte alle famiglie degli alunni con difficoltà linguistiche e da ultimo l’ennesimo intervento a gamba tesa sul CCNL laddove il legislatore fissa in maniera unilaterale un compenso per il docente stabilmente incentivato “nelle more della definizione del CCNL”. 
Si tratta, a nostro avviso, di interventi che rischiano di produrre discriminazioni e nuove disuguaglianze, anziché rafforzare la funzione inclusiva della scuola pubblica e garantire a tutte e tutti pari opportunità di accesso e partecipazione.

Il decreto interviene inoltre su diversi altri aspetti dell’organizzazione scolastica, tra cui sostegno e PEI, dispersione scolastica, semplificazione, libri di testo, cyberbullismo e offerta formativa.

Tra le misure condivisibili segnaliamo quelle a favore del personale ATA come l’utilizzo in via permanente delle graduatorie relative alla procedura valutativa di funzionari EQ, lo stanziamento di fondi per il pagamento del lavoro straordinario a favore del personale ATA, l’incremento del FUN dei dirigenti scolastici.

La FLC CGIL continuerà a seguire l’iter parlamentare di conversione del decreto, che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione, e interverrà in tutte le sedi politiche e istituzionali per chiedere lo stralcio di quelle disposizioni che riteniamo lesive dei principi di uguaglianza, inclusione e pari opportunità che devono essere alla base della scuola pubblica.

Art. 1 
(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

L’articolo dispone che, per le alunne e gli alunni con disabilità di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI venga redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre; per le conferme, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di modifiche entro le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è previsto inoltre “il trascinamento” automatico di anno in anno delle ore di sostegno, salvo variazione documentata delle condizioni soggettive. Il PEI può essere approvato dal GLO a maggioranza.

Commento

La scelta è giustificata come un taglio alla burocrazia. Tuttavia, dietro questa presunta semplificazione si nasconde un approccio che svilisce la complessità dei processi di inclusione e della natura stessa del PEI. Il Piano Educativo Individualizzato, e con esso la definizione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, è infatti uno strumento pedagogico dinamico che deve potersi adattare alla continua evoluzione dell’alunno. Congelarlo per anni significa ignorarne i mutevoli bisogni, scaricare sulle famiglie e sulle scuole l’onere di dover dimostrare eventuali “novità” per ottenere modifiche e, soprattutto, mascherare un taglio alle ore subordinando il diritto costituzionale all’istruzione a meri vincoli di bilancio statale.

Art. 2 
(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell’anno scolastico 2026/2027)

Questo articolo prevede, anche per l’anno scolastico 2026/2027, il finanziamento delle attività dei docenti impegnati nelle funzioni di tutor, orientatore e coordinatore dei percorsi didattici personalizzati. L’apposito Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (istituito dalla Legge di Bilancio 2023) viene finanziato con 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 40 milioni di euro per il 2027: 40 milioni attinti da risorse del MIM previste dalla Legge 131/2025, 10 milioni tramite riduzione del Fondo Speciale MEF di parte corrente, e i restanti 20 milioni prelevati dal fondo destinato al meccanismo del cosiddetto “docente stabilmente incentivato” (art. 16-ter DLgs 59/ 2017)

Commento

La misura disposta dal MIM rifinanzia le funzioni di docente tutor ed orientatore, figure che hanno già sollevato forti perplessità operative nelle scuole. L’imposizione ministeriale ha infatti limitato l’autonomia dei collegi docenti- limitando la loro capacità di definire il numero effettivo di tutor attivabili – e ha compresso la contrattazione integrativa di istituto, vincolando i compensi a rigidi paletti definiti a livello nazionale tramite decreto. Poiché l’art. 11, comma 4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 stabilisce chiaramente che i criteri di ripartizione alle scuole di queste risorse debbano essere definiti in sede di Contrattazione Integrativa Nazionale, si auspica che si proceda quanto prima alla loro regolamentazione per via contrattuale, evitando così la gestione unilaterale per decreto ministeriale avvenuta negli anni passati. Per quanto riguarda il finanziamento parte delle risorse vengono attinte dal fondo già destinato al cd “docente stabilmente incentivato” (si veda successivo commento ad art. 3 comma 3).

Art. 3 
(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

Comma 1

Si prevede l’adozione di un programma biennale per sviluppo di servizi digitali all’interno del sistema informativo SIDI. Ciò al fine di semplificare i processi di gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative anche attraverso la realizzazione di una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione amministrativa. Tramite questa piattaforma il decreto si propone di armonizzare gli attuali applicativi software massimizzando l’interoperabilità con le diverse banche dati. Per questo programma è prevista una spesa di 14 milioni di euro per il biennio 2026-27 (1 milione di euro per il 2026 e 13 milioni di euro per il 2027) attingendo al fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2026-28 e utilizzando l’accantonamento riservato al Ministero dell’Istruzione.

Commento

Dopo 4 anni di nostre segnalazioni e rivendicazioni sulla necessità, nell’ambito di una più generale semplificazione amministrativa che faciliti la vita delle scuole, il Ministero finalmente raccoglie una nostra richiesta, quella di investire sulla interoperabilità delle diverse banche dati all’interno del sistema SIDI. Vanno tuttavia fatte rilevare alcune criticità che sono le seguenti. Innanzitutto, non è assolutamente chiaro che cosa si intenda per, citiamo il testo, “gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione amministrativa”, laddove la parola “valutazione” sembra cadere improvvidamente in un testo che ha tutte altre finalità. In secondo luogo, va segnalata la parzialità dell’intervento e in termini di durata (solo programma biennale) e in termini di investimento. Nelle interlocuzioni che più volte abbiamo avuto nelle sedute del Tavolo tecnico sulle semplificazioni amministrative abbiamo sottolineato come fosse necessario un investimento di 50 mln di euro che, in maniera permanente e strutturale, potenziasse il SIDI in modo tale da mettere le scuole nelle condizioni di avere un unico interlocutore, il Ministero tramite, appunto, SIDI. Infine, a proposito di quel tavolo, in cui il Ministero non ha voluto affrontare in maniera risolutiva alcune questioni fondamentali (eliminazione di Passweb, esclusività del rapporto delle scuole con il solo Ministero), esso non è stato più convocato. Ma quelle decisive questioni sono rimaste irrisolte e non sembra che il timido passo avanti che si fa con queste misure sia da ritenere risolutivo.

Comma 2

Si prevede che, dall’anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni avranno la facoltà di avvalersi dell’insegnamento di Latino per l’educazione linguistica (LEL) per un’ora settimanale aggiuntiva corrispondente a 33 ore annue.

L’insegnamento del LEL verrà affidato ai docenti appartenenti alla classe di concorso A-12, che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina oppure che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare di riferimento. Il docente incaricato dell’insegnamento del LEL partecipa alla valutazione degli apprendimenti relativamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Per l’attivazione di tale insegnamento non si prevedono stanziamenti specifici.

Commento

Le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo (adottate con il D.M. 221 del 9 dicembre 2025) prevedono, a partire dall’a.s. 2026/2027, l’attivazione del LEL attraverso gli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell’offerta formativa, lasciando alle scuole la definizione di tempi, modalità organizzative e risorse, “nelle more dell’integrazione del quadro orario settimanale e annuale della scuola secondaria di primo grado, di cui al DPR n. 89/2009”.

Il decreto legge mantiene l’insegnamento del LEL su base opzionale non stabilizzando l’insegnamento a livello ordinamentale, come annunciato nel DM 221/2025, né stanziando alcuna risorsa per le 33 ore annue aggiuntive. Di fatto il decreto legge si limita a definire quali docenti possano insegnare tale disciplina, specificando le modalità di valutazione dell’insegnamento stesso. Tale previsione normativa lascia intatte tutte le criticità sia didattiche sia educative derivanti dall’opzionalità dell’insegnamento e riduce di fatto la progettazione autonoma delle scuole.

Ribadiamo il nostro giudizio fortemente critico sull’introduzione del latino nel curricolo della scuola secondaria di primo grado perché, enfatizzando la dimensione identitaria dello studio della lingua, trasforma un’opzione didattica in una modalità di selezione socioculturale, compromettendo la natura unitaria del sapere nel primo ciclo di istruzione.

Comma 3

Il comma interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione incentivata dei docenti (art. 16-ter, DLgs 59/2017), stabilendo che, in attesa della definizione contrattuale, l’assegno una tantum spettante ai docenti che completano i percorsi formativi è fissato al 10% dello stipendio in godimento.

Commento

La norma ribadisce la deprecabile prassi del MIM di sostituirsi alla contrattazione collettiva, fissando per via legislativa la misura di un elemento retributivo accessorio.

Oltre a reiterare un modello di formazione premiale e incentivata che la FLC CGIL respinge con forza, poiché divisivo ed elitario, l’intervento unilaterale del Governo scavalca il tavolo negoziale proprio mentre sono in corso le trattative all’Aran per il rinnovo del CCNL cui unicamente spetta la determinazione del trattamento economico del personale. Resta fermo che per la FLC CGIL le risorse per la formazione e i salari devono essere destinate all’aumento generale delle retribuzioni di tutto il personale, e non distribuite per legge a una ristretta platea di docenti.

Art. 4 
(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

L’articolo prevede l’incremento di 21 milioni di euro per il 2026 della dotazione per la fornitura dei libri di testo, l’innalzamento da 30.000 a 40.000 euro del tetto dell’ISEE che dà diritto all’erogazione del contributo e il restringimento della platea dei beneficiari alle sole classi prime della secondaria di primo grado e alle prime e terze della secondaria di secondo grado.

Viene inoltre incrementato di 4 milioni annui per il biennio 2026 e 2027 il fondo istituito per il contrasto al cyberbullismo, con corrispondente riduzione dei fondi dedicati alle iniziative educative sui temi delle pari opportunità e del rispetto di genere

Commento

L’incremento di 21 milioni di euro per il 2026 della dotazione per la fornitura dei libri di testo è una misura parziale e tampone. A fronte dell’impennata dell’inflazione sui beni scolastici e del carovita che grava sulle famiglie, l’intervento non garantisce una reale e diffusa gratuità del diritto allo studio, restando lontano da una riforma strutturale del welfare studentesco. Il finanziamento per 20 milioni di euro avviene sottraendo risorse a un fondo istituito solo l’anno prima (legge di bilancio 2026), posticipandone la decorrenza dal 2026 al 2027. Si sposta il budget da un capitolo all’altro del Ministero senza iniettare fresche e adeguate risorse aggiuntive nel sistema pubblico. Inoltre, si realizza una restrizione delle platee, perché, se da un lato si alza il tetto ISEE a 40.000 euro per l’erogazione dei contributi, dall’altro si restringe la platea dei beneficiari alle sole classi prime della secondaria di primo grado e prime e terze della secondaria di secondo grado. Un approccio parcellizzato che esclude interi anni di corso, frammentando il diritto allo studio invece di renderlo universalistico.

L’intervento previsto dal comma 3 per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo conferma la linea di un finanziamento “a rubinetto” privo di visione strutturale. Infatti, l’incremento del Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo è limitato a soli 4 milioni di euro all’anno per un biennio circoscritto (2026 e 2027). A fronte di un’emergenza sociale e pedagogica sempre più pervasiva tra i giovani, l’assegnazione di risorse a termine impedisce alle scuole di programmare interventi continui di prevenzione, formazione del personale e supporto psicologico negli anni. A ciò si aggiunge la gravità della scelta effettuata in un Paese costretto ad affrontare quotidianamente la tragedia dei femminicidi. Infatti, la copertura finanziaria viene recuperata tagliando il fondo istituito con l’art. 1, comma 233, della legge 199/2025, dedicato a sostenere e promuovere iniziative educative sui temi delle pari opportunità, del consenso, del rispetto reciproco e del diritto all’integrità fisica, rafforzando la consapevolezza affettiva e relazionale tra studentesse e studenti.

Art. 5 
(Misure urgenti per il rafforzamento dell’offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

L’articolo prevede una serie di misure a favore della scuola Europea di Brindisi per rafforzarne l’offerta formativa internazionale.

Viene autorizzato l’avvio di un progetto finalizzato alla candidatura all’International Baccalaureate Diploma Programme e vengono definite le modalità di individuazione del personale docente da destinare alle attività, mediante una procedura comparativa nazionale che dovrà essere disciplinata attraverso un decreto MIM/MAECI.

Per il suddetto personale docente, che mantiene la titolarità della scuola di provenienza senza perdere il requisito della continuità, si prevede l’erogazione di un’indennità aggiuntiva specifica di 36.000 euro lordi annui, incrementati di ulteriori 3.000 euro in caso di assunzione di compiti di coordinamento, nonché di un’indennità di trasferimento di 15.000 euro per il triennio di permanenza presso la scuola, se residente al di fuori della provincia di Brindisi, e la possibilità di utilizzazione del proprio coniuge, se dipendente pubblico, nella stessa sede o sede viciniore, anche di altra amministrazione.

Commento

Si valorizza un canale d’élite a discapito della scuola statale ordinaria. In un momento in cui le scuole statali soffrono per tagli organici, carenza di personale ATA e strutture fatiscenti, destinarne l’impiego a un progetto pilota riservato a pochissime unità di personale (9 docenti e 2 ATA) appare come un’ulteriore privatizzazione/spostamento verso modelli d’élite (International Baccalaureate) a discapito della scuola inclusiva per tutti.

Art. 6 
(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia)

 

Si dà autonomia alla regione Friuli Venezia Giulia di incrementare la dotazione di personale scolastico stipulando contratti a tempo determinato a personale docente di madrelingua tedesca o esperti di insegnamento di lingua tedesca, anche se privi di abilitazione (ma possiamo ipotizzare anche di titolo di studio compatibile con il piano di CFU richiesto dal DPR 19/2016 e ss.mm.)

Tale personale avrà riconoscimento pieno del servizio prestato, farà parte del consiglio di classe ed eserciterà le prerogative proprie della funzione docente.

Commento

Si tratta del primo vero passaggio di gestione privata nella scuola pubblica, dove è possibile reclutare personale ritenuto idoneo o esperto al di fuori di ogni procedura ufficiale formalizzata e trasparente, e stipulare contratti di lavoro riconosciuti a tutti gli effetti come servizio prestato nella scuola. Non meno inquietante è l’aspetto che equipara e integra tale ruolo nella funzione-docente: alla carenza di professionalità specifiche (da ricondursi a mille motivi diversi che andrebbero indagati) si supplisce con nomine dirette secondo necessità. Anche per la scuola è cominciata la stagione degli appalti.

Art. 7 
(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito)

Comma 1

È previsto lo stanziamento nell’anno 2026 di 14 milioni di euro lordo stato per incrementare per l’a.s. 2025/26 il Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici finalizzato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Lo stanziamento è finanziato per 6,8 milioni con corrispondente riduzione del fondo denominato “La buona scuola” (art. 1, comma 202, L. 107/2015 – miglioramento e valorizzazione dell’istruzione scolastica); per 6 milioni dall’utilizzo delle risorse relative ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione delle scuole innovative (art. 1, comma 158, L. 107/2015 – 9 milioni annui a decorrere dal 2018); per 1,2 milioni dall’utilizzo delle ulteriori risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL previste dalla Legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 717, L. 208/2015).

Commento

Lo stanziamento dei 14 milioni di euro viene presentato come una misura finalizzata a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di pari livello. In realtà si tratta di una misura dettata principalmente dalla necessità di assicurare la tenuta e il consolidamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici.

L’operazione di armonizzazione delle retribuzioni dei dirigenti scolastici delle diverse regioni, realizzata il 1° agosto 2023 con la firma del CCNI 2023/2024, è stata infatti finanziata anche attraverso l’utilizzo di risorse una tantum per il solo anno 2023 (25 milioni di euro previsti dall’art. 1, comma 339, l. 234/2021- legge bilancio 2022) che, per negli anni successivi, sarà dunque necessario continuare a garantire attraverso ulteriori stanziamenti.

Per l’a.s. 2024/2025, l’ipotesi di CCNI firmata da più di 12 mesi e non ancora certificata dagli organi di controllo, grazie alle risorse contrattuali del CCNL 2019-2021 firmato il 7 agosto 2024 e a specifici incrementi del FUN, ha sostanzialmente garantito la tenuta delle retribuzioni (consentendo pure un piccolo incremento medio mensile della parte variabile di circa 38 euro lordi).

Gli stanziamenti previsti dal presente comma, unitamente agli ulteriori incrementi contrattuali del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 6 agosto 2026, consentiranno dunque anche per l’a.s. 2025/2026 la tenuta delle retribuzioni di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici.

Comma 4

Si prevede l’incremento di 3 milioni di euro per il biennio 2026 e 2027 delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2026 per i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere. L’incremento viene finanziato mediante la corrispondente riduzione del fondo di 7 milioni, previsto dall’art. 1, comma 233 della stessa legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) e finalizzato alla erogazione di contributi ai comuni per finanziare attività educative delle scuole secondarie di primo e secondo grado di contrasto alla violenza sulle donne.

Commento

Il fondo di 7 milioni, previsto dall’art. 1, comma 233, della legge 199/2025, già decurtato di 4 milioni dall’intervento di contrasto al cyberbullismo previsto dal precedente art. 4 del decreto, con l’ulteriore decurtazione di 3 milioni prevista da questo comma, viene di fatto esaurito prima ancora di avere riscontro circa il suo utilizzo e senza il necessario monitoraggio delle attività eventualmente avviate.

I 3 milioni vanno ad incrementare un fondo di 2 milioni stanziati dal MIM per percorsi formativi e didattici già attivati “in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto ad ogni forma di violenza di genere”, da ripartire agli USR e dai quali risulta estromesso il ruolo di INDIRE (art. 7 comma 2).

In pratica, un fondo espressamente indicato appena nove mesi fa a favore di stampa e media per promuovere attività educative di contrasto alla violenza di genere in collaborazione con il territorio e con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati, risulta annullato e riunificato con un fondo MIM dalle finalità analoghe ma non uguali, la cui consistenza risulta ridotta di 2 milioni annui per il biennio 2026 e 2027 (da 7 milioni a 5 milioni).

Comma 11

Si prevede che, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, le graduatorie del concorso ordinario e della procedura valutativa per l’accesso all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione potranno essere utilizzate per le assunzioni fino al loro esaurimento, nei limiti dei posti disponibili e del contingente assunzionale autorizzato.

I posti autorizzati annualmente saranno ripartiti al 50% tra le due procedure. Qualora una delle due graduatorie venga esaurita, sarà possibile utilizzare i posti residui per lo scorrimento dell’altra graduatoria. Dopo l’assunzione dei vincitori, le eventuali ulteriori facoltà assunzionali potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti originariamente banditi relativamente alla graduatoria della procedura valutativa.

Commento

La FLC CGIL valuta positivamente questa disposizione, che apre una prospettiva concreta di stabilizzazione e valorizzazione delle professionalità maturate nella scuola. Particolarmente importante è la possibilità di dare continuità alle esperienze degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, che per anni hanno garantito il funzionamento amministrativo delle istituzioni scolastiche e che sono presenti nella graduatoria della procedura valutativa, la cui validità è venuta meno il 1° settembre 2026.

Ora sarà fondamentale che la norma venga confermata e pienamente attuata, garantendo già dal prossimo anno un numero adeguato di assunzioni per la copertura di tutti i posti liberi e non solo quelli legati al turn over.

Art. 8 
(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito)

Comma 1

La norma dispone l’incremento una tantum dei compensi per i revisori dei conti delle scuole, con l’obiettivo di rafforzarne le attività di controllo e rendicontazione nella fase finale del PNRR.

I finanziamenti per un totale di 4 milioni di euro sono tratti da due specifiche norme riguardanti il sistema scolastico: L. 107/2015, (La Buona Scuola) e DLgs 65/2017.

Commento

L’incremento dei compensi per i revisori viene giustificato dalla necessità di rafforzare i controlli nella fase finale di rendicontazione dei progetti PNRR. Se è innegabile l’enorme carico burocratico e contabile legato alla gestione del Piano che grava sulle istituzioni scolastiche – e che sta sfinendo dirigenti, DSGA e personale ATA -, ancora una volta la risposta è emergenziale e si limita a reperire risorse da altri capitoli di bilancio già destinati alla scuola.

Comma 2

Con questa misura si dispone l’incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), la cui all’articolo XX del CCNL 2016-2018. Questa integrazione economica è destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle scuole (specificatamente ATA) per far fronte all’aumento dei carichi di lavoro e degli adempimenti legati alle scadenze dei progetti del PNRR. Alla copertura finanziaria dell’onere si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MEF (iscritto nel bilancio triennale 2026-2028).

Commento

La misura va nella direzione corretta poiché riconosce l’eccezionale carico di lavoro gravante sul personale ATA per le scadenze del PNRR. Tuttavia, non si può considerare questa emergenza come un fatto temporaneo limitato al solo 2026. La complessità amministrativa e gestionale delle scuole è ormai un fenomeno strutturale, aggravato da organici ATA sempre più ridotti e dal continuo scarico di adempimenti burocratici sulle segreterie. È necessario pertanto che il Fmof sia ulteriormente incrementato e in modo strutturale e permanente. Inoltre si preveda un piano straordinario di assunzioni per ampliare gli organici ATA.

Comma 3

Il comma prevede un incremento di 1 milione di euro per l’anno 2026 del fondo destinato alla retribuzione accessoria del personale della scuola (ex art. 86 del CCNL Comparto Scuola 2007). Questo stanziamento straordinario è riservato esclusivamente al personale scolastico in posizione di comando o distacco presso le strutture centrali e periferiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito (in specie il personale impegnato a supporto al PNRR). La finalità è quella di incentivare il completamento delle attività conclusive legate ai progetti PNRR.

Commento

Fermo restando che è doveroso retribuire il lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori, la modalità di copertura prevista dal provvedimento solleva forti perplessità. Secondo le norme generali sul pubblico impiego, le retribuzioni accessorie del personale comandato devono gravare sui fondi dell’amministrazione che ne utilizza le prestazioni (il Ministero) e non su risorse del comparto scuola. Il MIM dovrebbe farsi carico del personale di cui si avvale attingendo al proprio bilancio di struttura, anziché ricorrere a altri finanziamenti.

Comma 4

Il comma stanzia 600.000 euro per l’anno 2026 per pagare il lavoro straordinario del personale del Comparto Funzioni Centrali (i dipendenti amministrativi) in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La misura serve a coprire i carichi di lavoro legati alle scadenze PNRR e all’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.

Commento

Anche in questo caso si riconosce la necessità di retribuire il lavoro straordinario svolto, ma la scelta di rastrellare risorse da norme destinate ad altri settori della scuola (come lo 0-6 anni e la formazione) per finanziare il personale delle Funzioni Centrali del Ministero risulta inaccettabile. Il MIM deve garantire le risorse per il proprio personale amministrativo attraverso i propri capitoli di bilancio ordinario, senza sottrarre fondi destinati al sistema d’istruzione e alle scuole (L. 178/2020, DLgs 65/2017 e L. 208/2015).

Art. 9 
(Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» – Missione 4 – Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

Il comma 1 interviene sull’art. 26-bis del dl 144/2022 relativo all’attuazione della riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa agli istituti tecnici, modificando le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità.

Soprattutto al I biennio Le nuove tabelle prevedono la ridistribuzione della quota del curricolo a disposizione delle scuole rispettivamente alle discipline dell’ambito “elementi di base” del settore economico e alle discipline dell’ambito “scienze sperimentali “per il settore tecnologico ambientale

Il comma 2 prevede che gli istituti tecnici assumano la nuova denominazione di licei tecnologici e che gli istituti professionali quella di licei professionali, con conseguente nuova denominazione degli indirizzi di studio dei tecnici e dei professionali.

Il comma 3 stanzia ulteriori 10 milioni di euro per il 2027 finalizzati alla promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, mediante corrispondente riduzione dei fondi di riserva del MEF accantonati per il MIM.

Commento

Nel triennio La norma non fornisce indicazioni su criteri e modalità per procedere alla ripartizione delle ore recuperate dalla quota del curricolo destinata alle scuole, anche se le modifiche apportate rappresentano comunque un primo risultato della forte pressione esercitata dagli istituti tecnici organizzatisi in rete, grazie soprattutto al supporto ricevuto dalle iniziative di lotta messe in atto dalla FLC CGIL.

Complessivamente il provvedimento, emanato a poche settimane dall’esordio della riforma e ad anno scolastico ormai avviato, rappresenta la prova dei limiti stessi del riordino, visto che interviene su aspetti non marginali, come l’organizzazione stessa del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, nucleo centrale della riforma dei tecnici.

L’assenza delle Linee Guida e il permanere di tutti i nodi irrisolti, denunciati dalla FLC CGIL, confermano il giudizio profondamente negativo espresso dalla FLC CGIL sull’intero impianto della riforma dei tecnici e rafforzano la determinazione del sindacato a proseguire con tutte le forme di mobilitazione, a partire da quella già annunciata delle attività aggiuntive, per sollecitare prese di posizione e delibere dei Collegi dei Docenti e dei Dipartimenti disciplinari.

Art. 10 
(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

Il testo stabilisce modifiche alle scadenze e ai fondi per la funzionalità della Struttura di missione del PNRR.

Il comma 1 interviene sul precedente decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, spostando un termine temporale dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027. Riduce gli stanziamenti previsti per il 2027 abbassando la spesa da 2.468.636 euro a 1.234.318 euro rimodulando i relativi costi di funzionamento permettendo la proroga dei contratti.

Il comma 2 autorizza la Struttura di missione PNRR (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) a stipulare o prorogare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un contingente massimo di 26 unità di personale non dirigenziale. Questi contratti avranno efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, con un’autorizzazione di spesa dedicata di 1.122.107 euro per l’anno 2027.

Il comma 3 definisce la copertura degli oneri derivanti dall’articolo, pari a complessivi 1.622.107 euro per il 2027. A tale spesa si provvede in parte (1.293.420 euro) utilizzando le somme risparmiate e rivenienti dalle modifiche del comma 1, e in parte (328.687 euro) tramite la riduzione di un fondo specifico previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dalla Legge di Stabilità 2015.

Commento

L’art. 10 disciplinando la funzionalità della Struttura di Missione del PNRR presso il Consiglio dei Ministri conferma la logica di accentramento e rafforzamento del controllo politico-amministrativo voluto dall’attuale governo che ha rivisto la precedente governance basata su strutture tecniche decentrate e rapporti con enti territoriali. L’inserimento di tale articolo rappresenta inoltre il limite di una pianificazione a breve termine che proroga contratti per soli sei mesi utilizzando in modo improprio i fondi per le emergenze visto il prevedibile prolungamento del funzionamento della Struttura di Missione.

Art. 11 
(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

Per gli interventi di edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, avviati nell’ambito del Piano ma non conclusi entro il termine della sua attuazione, continuano ad applicarsi fino al completamento degli interventi le procedure previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge 22/2020. La norma prevede inoltre che, per gli interventi individuati dalla disposizione, una quota non superiore al 2% delle risorse di bilancio destinate al loro finanziamento possa essere destinata direttamente dal MIM ad attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il Ministero può, a tal fine, stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche o ricorrere ad affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali. La possibilità riguarda gli interventi che non beneficiano delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica prevista dall’articolo 7-ter, comma 1-bis, del DL 22/2020.

Commento

La prosecuzione degli interventi PNRR e il supporto tecnico alla loro realizzazione rispondono a esigenze concrete, a partire dalla difficoltà di trasformare le risorse disponibili in cantieri e opere realizzate. I dati della Corte dei conti sul Rendiconto 2025 evidenziano infatti una capacità di spesa del 26% per il programma “Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole”, mentre oltre il 56% degli edifici scolastici risulta ancora privo del certificato di agibilità. La disposizione resta tuttavia prevalentemente rivolta alla conclusione del PNRR. La possibilità di utilizzare fino al 2% delle risorse già destinate agli interventi per l’assistenza tecnica non sostituisce la necessità di una programmazione nazionale strutturale e pluriennale, sostenuta da risorse certe, né di un rafforzamento permanente della capacità progettuale e amministrativa degli enti locali. Occorre infine ampliare il concetto stesso di sicurezza degli edifici scolastici: alla sicurezza strutturale, sismica e antincendio devono affiancarsi accessibilità, qualità e salubrità degli ambienti e adattamento agli effetti del cambiamento climatico, comprese le condizioni microclimatiche degli spazi di studio e di lavoro.

Art. 12 
(Interventi urgenti per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico)

L’art. 12 dispone l’obbligo per le scuole di segnalare ai servizi sociali i genitori che evidenziano carenze nella lingua italiana “che ostacolano l’integrazione scolastica e incidono sul comportamento del minore”, prevedendo lo svolgimento da parte loro di corsi gratuiti di italiano (fino al raggiungimento del livello A2 tramite i CPIA) e percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa.

L’articolo prevede inoltre il divieto di frequentare le attività scolastiche con il volto coperto o non riconoscibile, la violazione è accertata dal preside e sanzionata dal prefetto.

In caso di violazione rispetto a entrambe le disposizioni è prevista una sanzione pecuniaria oltre all’applicazione della L. 689/1981 (che, per esempio, all’art. 90 rimanda al Codice penale in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Commento

L’approccio sanzionatorio è l’ennesimo esempio della deriva “sicuritaria” che caratterizza le politiche governative sulla scuola, ignorando che l’emancipazione e l’integrazione si ottengono con l’accoglienza e l’inclusione sociale, non con le multe o le condanne.

La correlazione, per i genitori “stranieri”, tra livello di padronanza della lingua italiana e deficit di responsabilità educativa è evidente espressione di un approccio discriminatorio e etnocentrico che colpevolizza e sanziona l’appartenenza, in quanto tale, a contesti migratori. Il virtuoso rapporto di collaborazione tra scuola e servizi sociali è connotato, nel contesto del provvedimento, come atto di delazione che snatura la missione educativa dell’istituzione scolastica, minando alla radice proprio quell’”alleanza scuola-famiglia” che il decreto dice di voler tutelare. Resta inoltre da chiarire chi dentro la scuola e in che modo dovrebbe attestare, per segnalarle ai servizi sociali, le “persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale”

Il divieto di frequentare le attività scolastiche con il volto coperto o non riconoscibile inserito nell’articolo che ha per oggetto “Interventi urgenti per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico “ha l’unico scopo di stigmatizzare le ragazze che indossano burqa o niqab. Un provvedimento inutile, alla luce del fatto che in Italia già esiste una legge (Testo unico di pubblica sicurezza) che impedisce di circolare pubblicamente nascondendo il volto o vincola a scoprirlo su richiesta di un pubblico ufficiale, e soprattutto perché sono risibili i numeri delle ragazze che indossano niqab mentre non risultano evidenze, né tanto meno statistiche, sulla presenza di burqa negli istituti scolastici del nostro Paese.

Art. 13 
(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, le classi prime (scuole primarie, medie e superiori) non potranno avere più del 30% di alunni stranieri non nati in Italia e con un background scolastico italiano limitato.

Per le iscrizioni in corso d’anno il tetto del 30% si applicherà a tutte le classi già dall’anno scolastico 2026/2027 per i nuovi inserimenti.

Se una scuola supera la quota del 30%, gli Uffici Scolastici Territoriali (d’intesa con i presidi) trasferiranno gli studenti in esubero negli istituti vicini.

Ove sia impossibile rispettare il tetto del 30%, le scuole interessate riceveranno fondi dedicati (3,4 milioni nel 2027 e oltre 14 milioni all’anno dal 2028) per organizzare corsi pomeridiani/extracurricolari di italiano, collaborando con CPIA e Terzo Settore.

Gli Uffici Scolastici nomineranno un referente territoriale per coordinare i flussi di iscrizione tra le scuole e garantire a tutti il diritto allo studio.

L’articolo interviene inoltre sul DPR 394/1999 (regolamento immigrazione) art. 45 comma 2, eliminando il vincolo che prevedeva, di norma, l’iscrizione alla classe corrispondente all’età anagrafica e assegnando ai collegi dei docenti la facoltà di individuare la classe di inserimento.

Commento

Il decreto interviene, attraverso una norma generale, su situazioni assolutamente eccezionali, svelando l’intento propagandistico della misura. Considerando, infatti, che le alunne e gli alunni con background migratorio rappresentano poco più del 10% degli studenti e che, da questa percentuale, occorre escludere coloro che possiedono una padronanza linguistica adeguata o hanno già maturato un percorso scolastico in Italia, la platea degli interessati al limite del 30% si riduce allo 0,4% della popolazione scolastica. Ma il provvedimento, pur interessando esclusivamente i centri caratterizzati da importanti flussi migratori, rappresenta un approccio burocratico che maschera una logica di separazione tesa a indicare nelle realtà multiculturali delle nostre scuole un ostacolo all’apprendimento da cui proteggere le nuove generazioni di origine autoctona; ignora intenzionalmente e colpevolmente che “deportare” alunne e alunni in “istituzioni scolastiche viciniori” significa sradicarli dal loro quartiere e dal loro tessuto sociale, violando di fatto il diritto allo studio e il principio di prossimità, rifiutando di riconoscere che la complessità è una ricchezza ma per gestirla servono risorse, organici adeguati, classi sostenibili e politiche educative capaci di affrontare le disuguaglianze e valorizzare le diversità.

Infine, l’attribuzione ai collegi dei docenti della facoltà di individuare la classe di inserimento delle alunne e degli alunni neoarrivati, senza vincoli connessi all’età anagrafica, non è un riconoscimento dell’autonomia scolastica, bensì un fattore di rischio di esclusione educativa e sociale, nonché di esposizione a fenomeni di discriminazione e disagio.

Art. 14 
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Comma 1

«All’articolo 22-ter, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell’ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie – Doctoral Networks (MSCA-DN)”.»

Commento

La disposizione interviene sul requisito soggettivo di accesso contenuto nel primo periodo del comma 1: per poter essere destinatari di un incarico di ricerca occorre aver conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni. È questo il «limite temporale di cui al primo periodo» richiamato dalla norma un vincolo anagrafico-curriculare legato al tempo trascorso dal conseguimento del titolo, non alla durata del contratto.

La disposizione esclude tale vincolo per i titolari di progetti finanziati nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie – Doctoral Networks (MSCA-DN), consentendo quindi di conferire incarichi di ricerca art. 22-ter, nell’ambito di tali progetti, anche a giovani studiosi laureati da più di sei anni.

Segnaliamo il rischio che l’introduzione di una deroga per una singola platea di destinatari apra la strada a successive, ulteriori deroghe, volte ad ampliare l’utilizzo di una tipologia contrattuale di natura precaria e priva di tutele, contribuendo così, nel tempo, ad allargare anziché ridurre il precariato della ricerca.

Comma 2

«Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell’ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi partner nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, sono destinati 9,5 milioni di euro per l’anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell’ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.»

Commento

La norma stanzia 9,5 milioni di euro per il 2026 destinati al cofinanziamento nazionale di partenariati europei di ricerca e innovazione nell’ambito di Horizon Europe (PRIMA e Sustainable Blue Economy Partnership), nonché a progetti coerenti con il Piano Mattei per l’Africa e al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca.

La spesa è coperta mediante riduzione di un accantonamento già iscritto nel fondo speciale di conto capitale di competenza del MUR nel bilancio triennale 2026-2028, si tratta quindi di una redistribuzione interna di risorse già stanziate al Ministero, non di risorse aggiuntive rispetto alla programmazione esistente.

Comma 3

«All’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Al fine di riconoscere in via strutturale l’impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale”.»

Commento

La disposizione interviene sull’art. 1, comma 297, lett. b), della legge 234/2021, che destina 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, alla valorizzazione del personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario (TAB) delle università statali. Nel regime vigente tali risorse sono ripartite in due quote: il 50% (secondo periodo) è assegnato dalle singole università in ragione della partecipazione del personale a specifici progetti legati a obiettivi di didattica, ricerca e terza missione, nel limite del 15% pro capite del trattamento tabellare annuo lordo; il restante 50% (terzo periodo) è già oggi destinato in via generale all’integrazione del trattamento economico fondamentale.

La novella introdotta aggiunge un ulteriore periodo alla lettera b), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, anche le risorse di cui al secondo periodo confluiscano nelle «medesime finalità previste dal terzo periodo» – cioè nell’integrazione del trattamento economico fondamentale – negli importi da definirsi nel CCNL di comparto.

L’effetto sostanziale è che dal 2027 l’intera quota dei 50 milioni annui perde il carattere selettivo/progettuale legato alla partecipazione a specifiche attività e diventa una componente stabile e generalizzata del trattamento fondamentale del personale TAB con modalità da definirsi con l’attuale negoziazione del CCNL Istruzione e Ricerca. Si tratta di un intervento che non stanzia risorse aggiuntive ma ridistribuisce, a parità di dotazione complessiva, risorse già esistenti, spostandole interamente sul trattamento economico fondamentale.

L’intervento corrisponde alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali e da ultimo ribadita nel confronto al MUR del 3 agosto 2026, e rientra tra gli impegni assunti dal Ministero nell’articolo 5 del Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2026 (“Valorizzazione del Personale TAB e Interventi Normativi”), nel quale le parti hanno convenuto sulla necessità di avviare iniziative concrete per aumentare le retribuzioni del personale TAB. Resta comunque un intervento a costo zero, che non esaurisce gli impegni assunti nel Protocollo in materia di risorse aggiuntive e di trattamento accessorio.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม