Fra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ce n’è una che sfugge quasi sempre a chi si informa per la prima volta, e che pure è quella pensata per la situazione più estrema: l’esdebitazione del debitore incapiente, disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. È lo strumento che consente alla persona fisica di essere liberata dai debiti pur non potendo offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno parziale, nemmeno futura. Nel linguaggio corrente viene chiamata esdebitazione a costo zero, e la definizione è esatta: non c’è un piano di pagamento, non c’è una percentuale da corrispondere.
Proprio perché il beneficio è così ampio, i presupposti sono stretti e la verifica del tribunale è severa. Conviene conoscerli prima di farsi un’idea sbagliata dello strumento.
Chi può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente
La procedura è riservata alla persona fisica. Non vi accedono le società, e non vi accede chi disponga di beni liquidabili o di redditi capienti: per quelle situazioni il Codice della crisi appresta strade diverse, dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore al concordato minore alla liquidazione controllata, di cui si è dato conto illustrando come funziona la procedura di sovraindebitamento e quando conviene attivarla.
L’incapienza, dunque, non è una condizione che il debitore afferma: è una condizione che va documentata. Il debitore deposita la domanda per il tramite di un Organismo di composizione della crisi, allegando la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio precedente e le dichiarazioni dei redditi. L’OCC redige poi una relazione particolareggiata, che è il documento su cui il tribunale si forma il convincimento: indica le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere.
La meritevolezza, cioè il vero filtro
Il secondo presupposto è la meritevolezza, e su di esso si gioca la maggior parte dei rigetti. La norma richiede l’assenza di atti in frode ai creditori e l’estraneità del dolo o della colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Il tribunale, in altre parole, non guarda soltanto a quanto il debitore possiede oggi: guarda a come è arrivato a possedere nulla.
Ebbene, la valutazione è di merito e si nutre di dettagli. Il debito che nasce dalla perdita del lavoro, dalla malattia, dal fallimento di un’attività condotta con ordinaria prudenza sta su un piano; il debito accumulato assumendo obbligazioni palesemente sproporzionate rispetto al reddito, o aggravato da atti dispositivi compiuti quando l’insolvenza era già in atto, sta su un piano diverso. È qui che la ricostruzione documentale conta più delle intenzioni, e che la relazione dell’OCC va costruita con attenzione fin dal primo giorno, perché è su quel testo che il giudice lavora.
Cosa accade dopo il decreto
L’esdebitazione dell’incapiente non chiude la vicenda il giorno in cui il decreto viene emesso. Per i quattro anni successivi il debitore è tenuto a dichiarare annualmente le sopravvenienze rilevanti, e l’OCC svolge le verifiche di competenza. Se in quel periodo sopraggiungono utilità che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento, l’obbligo di pagamento rivive entro quel limite. Non rivive invece per il solo fatto che la condizione economica sia migliorata in modo modesto: la soglia è fissata dalla norma e va misurata, non intuita.
Il decreto è inoltre revocabile, in particolare quando il debitore ometta di depositare tempestivamente le dichiarazioni annuali. Ed è un beneficio concedibile una sola volta: chi lo consuma non potrà chiederlo di nuovo, il che rende la scelta del momento e dello strumento tutt’altro che neutra. Sbagliare procedura non significa soltanto perdere tempo; può significare bruciare l’unica occasione utile.
Quando conviene valutarla e quando no
Nell’esperienza dello studio la domanda ricorrente è se convenga attendere. La risposta dipende dalla composizione del passivo e dallo stato delle azioni esecutive: chi ha ancora un immobile, un reddito aggredibile o una posizione che consente un piano sostenibile normalmente non si trova nell’ambito dell’art. 283, e ha interesse a percorrere le altre procedure, dove esiste un margine di trattativa con il ceto creditorio e, in alcune condizioni, la possibilità di conservare la casa. Il tema è stato affrontato in concreto dando conto di una omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore davanti al Tribunale di Napoli.
Chi invece non ha nulla da offrire, e ha una storia debitoria sostenibile sul piano della meritevolezza, ha nell’art. 283 uno strumento che nell’ordinamento precedente semplicemente non esisteva, e che nella prassi dei tribunali ha ormai un’applicazione consolidata. La difficoltà non è normativa: è di istruttoria. Serve una documentazione completa e coerente, e serve che la relazione dell’OCC racconti la vicenda per quello che è, con i riscontri a sostegno.
L’esame preliminare della posizione
Prima di scegliere la procedura occorre fotografare la posizione: quanti creditori, di quale natura, con quali garanzie; quali azioni esecutive pendono e a che punto sono; quale reddito è disponibile e quale patrimonio residuo esiste in capo al debitore e al nucleo familiare. Da questa fotografia dipende non soltanto quale procedura attivare, ma se attivarla adesso o dopo un determinato adempimento.
Lo studio si occupa in modo continuativo di crisi da sovraindebitamento, assistendo consumatori, professionisti e piccoli imprenditori davanti ai tribunali e nei rapporti con gli Organismi di composizione della crisi; una presentazione più ampia dell’attività è consultabile anche nella scheda dello studio legale. Chi si trovi in difficoltà con l’esposizione debitoria può contattare lo studio per un esame preliminare della documentazione e delle scadenze, che è il modo più rapido per capire se ricorrano i presupposti dell’esdebitazione dell’incapiente o se convenga una procedura diversa.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



