Conferenza unificata del 10 settembre 2026. Esito dei lavori – www.anci.it


Provvedimento Sintesi del contenuto Posizione politica   Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 23 luglio 2026, del 28 luglio 2026 e del 3 agosto 2026 Approvati 1 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente modifiche e aggiornamento della modulistica di cui all’Allegato 12-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”

 

Lo schema di decreto approva 11 moduli unificati e standardizzati a livello nazionale relativi ad altrettanti procedimenti che riguardano l’installazione o la modifica di infrastrutture e impianti di comunicazione elettronica previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003).

Tali moduli sono stati elaborati da un gruppo di lavoro congiunto partecipato da DFP, MIMIT, ANCI e Regioni, che ha lavorato per oltre un anno sul tema, e sostituiscono quelli provvisori (elaborati dal solo MIMIT) presenti all’interno dell’Allegato 12-bis del citato Codice.

Durante il lavoro c’è stata anche la condivisione con le rappresentanze degli operatori TLC, televisivi e radiofonici, di cui sono state recepite alcune proposte.

Il decreto di approvazione prevede che le Regioni abbiano tempo fino al 26 ottobre per inserire eventuali personalizzazioni derivanti da normativa regionale

Gli Enti Locali devono, a loro volta, adottare la nuova modulistica, sostituendo quella utilizzata attualmente, entro e non oltre il 9 novembre 2026.

Accordo

La definizione di una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale può favorire una migliore gestione dei rapporti fra Enti locali e operatori.

Rimane però la necessità, più volte sottolineata da ANCI, di semplificare e rendere stabile la normativa di settore, evitando continui interventi di modifica che ne rendono complessa l’applicazione a livello locale, stante l’elevato livello di complessità tecnica e procedurale.

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sulla proposta di Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana per il triennio 2025-2027

 

Il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana per il triennio 2025-2027 è finanziato a valere sul Fondo per la Non Autosufficienza assieme al già approvato Piano per la non autosufficienza 2025-2027, che riguarda invece le persone con disabilità non autosufficienti fino ai 70 anni (il riparto del FNA per entrambi i Piani è stato adottato con DPCM 20 aprile 2026).

 

Anche questo Piano è frutto di un percorso condiviso nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ed è già stato approvato dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

 

Il FNA per il triennio 2025-2027 prevede delle quote vincolate (250 mln annui per i LEP relativi agli anziani in materia di assistenza domiciliare, servizi di sollievo e supporto alle famiglie, 50 mln per l’assunzione di personale sociale nei PUA e 14,64 mln per i progetti di Vita indipendente) e una quota indistinta (605,1 mln per il 2025, 619,9 mln per il 2026 e 793,8 mln per il 2027) destinata a entrambe le platee (persone con disabilità e anziani over 70 non autosufficienti), in merito alla quale, su richiesta di Anci, sono Regioni e ATS a definire la programmazione in base alle esigenze territoriali.

 

Su richiesta dell’ANCI di consentire possibili scostamenti tra risorse programmate e risorse rendicontate, il Piano prevede che, con successiva nota, siano fornite, in maniera condivisa con Regioni e ANCI, ulteriori indicazioni sui margini di flessibilità in fase di rendicontazione rispetto agli obiettivi di programmazione, anche in relazione alla progressiva attuazione dei LEPS.

Intesa.

Considerato il ritardo nell’adozione del Piano nazionale 2025-2027 si evidenzia la necessità di avviare con la dovuta tempestività il tavolo di confronto per l’approvazione del prossimo Piano triennale per l’assistenza e la cura delle persone anziane fragili e non autosufficienti.

 

3 Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione e la ripartizione, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. Annualità 2025 e 2026

 

Lo schema di Decreto prevede il riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) relativamente alle annualità 2025 e 2026, destinate agli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali (tutela ambientale ed energetica, allo sviluppo socio-economico, contrasto dello spopolamento, prevenzione e sicurezza del territorio).

 

Il Decreto prevede che le risorse vengano ripartite sulla base di criteri geomorfologici nel 2025 (articolo 3) e di criteri geomorfologici, dimensionali e socio-economici nel 2026 (articolo 4). Le risorse del FOSMIT (istituito dalla Legge n.234/2021, legge Bilancio 2022) consolidate in 200 mln di euro annui a partire dal 2023.

Rinvio 4 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità concernente la destinazione della quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per l’anno 2026, all’ampliamento e alla diffusione dell’informazione statistica sulla disabilità, in attuazione della 7a linea di intervento, 2a linea di azione, del piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2026

 

Il decreto in oggetto destina quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2026, pari a 700.000 euro, all’ISTAT per l’ampliamento e la diffusione dell’informazione statistica sulla disabilità, in attuazione della 7° linea di intervento, 2° linea di azione, del Piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione

delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2026.

 

L’obiettivo è di incrementare significativamente la disponibilità di dati di alta qualità relativi alle persone con disabilità, alle loro condizioni di vita e alla partecipazione sociale, sia ampliando le indagini esistenti, sia implementandone ad-hoc, assicurandone l’aggiornamento e la diffusione anche ai cittadini.

Parere favorevole.

Si rileva, tuttavia, come continuino a essere sottoposti all’esame della Conferenza Unificata una pluralità di provvedimenti a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità riferiti a specifiche finalità, di carattere evidentemente non prioritario,  mentre si attendono ancora decreti di assoluta importanza per l’erogazione di servizi essenziali da parte dei Comuni. In particolare, si evidenzia che siamo ancora in attesa del Decreto riparto delle risorse 2026 destinate ai servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (ASACOM), servizio essenziale il cui finanziamento rappresenta una priorità non più rinviabile per i Comuni e per le famiglie interessate.


5 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno concernente l’individuazione dei “centri governativi” per le finalità connesse all’accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale

 

Il decreto ministeriale individua i centri governativi, anche idonei all’espletamento delle procedure accelerate di frontiera in forma delle disposizioni previste dal Patto europeo sull’asilo e la migrazione, in particolare in attuazione della  Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione europea del 5 agosto 2024 che stabilisce che il numero massimo di domande di protezione internazionale che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno e di conseguenza il numero di posti di cui ciascuno Stato membro si deve dotare per il soggiorno delle persone la cui domanda è trattata con procedura accelerata.

 

La capacità dell’Italia per il soggiorno delle persone sottoposte a procedure accelerate è stata definita in 8016 posti. Il decreto individua i primi 3.704 posti.

Rinvio 6 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno”

 

Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio scorso ed è ora al Senato, da assegnare. È suddiviso in 5 capi e composto da 32 articoli ed interviene nei primi 8 articoli (capo I e II) in materia sicurezza (artt. 1-6) e per la prevenzione del disagio giovanile (articolo 7), mentre la restante parte (artt. 8-32) reca disposizioni su ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno.

 

In particolare, tra le misure previste alla cui esecuzione può essere chiamata anche la Polizia Locale, si segnalano quelle all’art. 2 che prevede l’accompagnamento e il trattenimento anche di minorenni presso gli uffici di polizia nell’ambito di specifiche operazioni condotte nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quindi anche nelle zone della movida  e quelle all’art 5 rispetto all’occupazione di immobili, in quanto prevede lo sgombero di un immobile arbitrariamente occupato anche quando non è l’unica abitazione del denunciante (si estende lo sgombero indipendentemente che sia o meno la prima abitazione). E’ il caso di segnalare che vengono previste tali nuove misure senza che sia ancora intervenuta una riforma sull’ordinamento, organizzazione e funzioni delle Polizie Locali.

 

Inoltre, l’art. 7 che istituisce, nell’ambito territoriale dei Centri per la famiglia, la rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie costituita da rappresentanti delle famiglie, istituzioni scolastiche, operatori del mondo della scuola e del mondo sportivo. Sarà un successivo decreto ad individuare la governance e le modalità operative della rete. Quanto alle risorse, è prevista la destinazione di una quota del Fondo per le politiche della famiglia per il finanziamento di progetti frutto della coprogrammazione e coprogettazione predisposti dalla rete.

Rinvio

 

7 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”

 

Il decreto legge introduce una pluralità di misure in materia di funzionalità della Pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

Il provvedimento interviene in alcuni ambiti fondamentali come:

–          politiche del personale e potenziamento della capacità amministrativa

–          disposizioni in materia di protezione civile e interventi in somma urgenza

–          modifica del testo unico degli enti locali e dissesto finanziario

–          piccoli comuni e unioni di comuni.

 

A fronte dell’accoglimento nel testo del Governo di alcune importanti richieste dell’ANCI, permangono alcune criticità rispetto alle quali l’ANCI ritiene indispensabile l’approvazione di alcune proposte emendative finalizzate a superare rigidità applicative e a garantire la sostenibilità finanziaria di alcune nuove misure, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni demografiche o in condizione di riequilibrio finanziario.

Parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative consegnate 8 Parere, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 4 aprile 2025, n. 42, sullo schema di decreto legislativo, concernente la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Con il presente provvedimento normativo si dà attuazione alla legge 4 aprile 2025, n. 42, in particolare, si procede all’ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Il provvedimento normativo trova copertura finanziaria con il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 che ha istituito un fondo dedicato nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, euro 28.000.000 per il 2026 ed euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027.

Con decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, all’articolo 2, comma 12, è stata integrata la copertura finanziaria prevista nel su richiamato decreto-legge n. 25/2025, sostituendo gli importi su indicati con i seguenti: euro 49.700.000 per l’anno 2026, a euro 51.200.000 per l’anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall’anno 2028.

Sia per la ripartizione delle risorse che per l’individuazione dei suddetti interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale, è stato attivato un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, che ha dato luogo a vari incontri.

Parere favorevole 9 Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri di ripartizione e l’assegnazione delle risorse pari a 25 milioni di euro, per l’anno 2026, in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l’accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. ID Monitor 6253

 

Il provvedimento distribuisce a contributo 25 Milioni stanziati dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, in particolare dall’articolo 1, comma 248, per assicurare la mobilità pubblica tra i siti interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, sono assegnate alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Trento, sulla base di un fabbisogno previsionale evidenziato dagli enti, che partecipano con circa 8 Milioni di cofinanziamento.

Regione Lombardia riconosce una parte delle risorse ad essa assegnate (in totale 13 Mil circa) ai Comuni di Milano, Livigno e all’Agenzia per la mobilità di Sondrio, in quanto titolari dei contratti di servizio TPL su gomma. Non sono state evidenziate criticità, se non l’attenzione che gli enti locali coinvolti rendicontino alla Regione i servizi accessori (come security, alloggio per personale autisti, ecc.), riconosciuti nel Decreto in modo coerente ai KM effettivamente offerti.

Parere favorevole 10 Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”

 

 

Il decreto-legge, attualmente trasmesso al Senato (AS 2020) per la conversione in legge, inserisce l’art. 226-quinquies all’interno del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

 

Urgenza e Deroga UE: Emanato entro il 12 agosto 2026 per attivare la deroga ammessa dal Regolamento (UE) 2025/40. Senza questa mossa tempestiva, l’Italia avrebbe dovuto recepire il regime ordinario europeo, basato esclusivamente sulla riciclabilità che si traduce nel divieto di commercializzazione degli imballaggi di plastica monouso.

L’ articolo 226 quinquies, inserito nel TU ambientale, impone l’uso esclusivo di bioplastiche compostabili certificate UNI EN 13432 per quattro specifiche tipologie di imballaggi monouso in Italia:

  1. Sacchetti/vaschette per ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg.
  2. Imballaggi per cibi e bevande da consumare in loco nel settore Ho.Re.Ca.
  3. Bustine monodose per condimenti, salse e zucchero in bar/ristoranti.
  4. Monodosi flessibili per cosmetici e prodotti d’igiene negli hotel.

Impatto Locale e Sanzioni: Gli imballaggi sono concepiti per confluire nella raccolta differenziata dell’umido (FORSU) gestita dai Comuni e finire negli impianti di compostaggio industriale. Le sanzioni amministrative, per l’errato conferimento, (da 2.500 € a 25.000 €) entreranno in vigore il 1° gennaio 2030.

Parere favorevole considerata la presenza della clausola di invarianza finanziaria.

 

Si approfitta dell’occasione per segnalare il perdurare dell’emergenza legata alla raccolta differenziata degli imballaggi plastica che, in alcune Regioni,  si è già trasformata in una vera e propria crisi.

Tale situazione emergenziale è dovuto al mancato prelievo dei materiali derivanti dalla raccolta da parte dei produttori che non hanno più un mercato per la materia prima seconda che ha un prezzo nettamente superiore alla materia prima vergine asiatica.

 

Su questo occorrono norme emergenziali che Anci si riserva di proporre anche in sede di conversione  parlamentare del provvedimento in oggetto.

11 Parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2025-2027» Si tratta del decreto che finanzia progetti territoriali di tutela e valorizzazione di beni culturali, a valere sul Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” 2025-2027.

Fra risorse correnti e riprogrammazione di altre risorse precedenti si finanziano interventi per € 264.491.794,67.

 

Parere favorevole 12 Parere, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino Lo schema di DPR dispone l’istituzione del Parco Nazionale di Portofino, in attuazione della legge n. 394/1991 e della legge n. 205/2017, concludendo un iter amministrativo complesso, segnato da contenziosi e successive pronunce della giustizia amministrativa.

Il perimetro del Parco è definito in via definitiva nei territori dei tre Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Il provvedimento prevede inoltre la soppressione del Parco naturale regionale di Portofino e l’integrazione dell’Area Marina Protetta, unificando la gestione del patrimonio naturale terrestre e marino in capo al nuovo Ente Parco Nazionale.

L’Ente Parco è istituito come ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con funzionamento assicurato a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il decreto disciplina la zonizzazione del territorio (zone a tutela differenziata), il regime autorizzatorio degli interventi e le modalità di gestione nella fase di avvio, prevedendo anche strumenti di cooperazione tra Ente Parco ed enti territoriali.

Rinvio 13 Parere, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 7 maggio 2026, n. 70, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti”

 

Lo schema di decreto interviene sulla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 per recepire la Direttiva (UE) 2024/1785 (IED 2.0) e aggiornare il quadro normativo in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Il provvedimento rafforza l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come strumento centrale di regolazione delle emissioni industriali, ampliando il campo di applicazione, riducendo i livelli di limiti alle emissioni e integrando maggiormente i profili ambientali e sanitari. In attuazione dell’art. 79-bis della direttiva europea, l’articolo 26 del decreto disciplina il diritto al risarcimento per i danni alla salute derivanti dalla violazione delle prescrizioni autorizzative.

Le competenze per il rilascio dell’AIA restano in capo a Regioni ed Enti di area vasta. I Comuni continuano a partecipare ai procedimenti fornendo pareri nell’ambito delle Conferenze di Servizi (art. 29-sexies D.lgs. 152/2006). Pur in assenza di nuovi adempimenti diretti per i Comuni,  ANCI ha rappresentato l’esigenza di coordinare la telematizzazione con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP, d.P.R. 160/2010), che costituiscono il punto unico di accesso per le imprese.

Nel corso dell’istruttoria, ANCI aveva anche proposto un emendamento all’art. 26 per escludere espressamente qualsiasi responsabilità dei Comuni per i danni causati dagli impianti autorizzati, a tutela dei Comuni che rilasciano pareri. Il Ministero dell’Ambiente con nota del 6 agosto 2026, ha ritenuto non accoglibile la proposta, fornendo due precisazioni: la norma stabilisce la responsabilità civile risarcitoria esclusivamente a carico di chi viola le autorizzazioni (il gestore dell’impianto). Non è dunque possibile introdurre una manleva generale per la P.A., che resta soggetta alle regole ordinarie del codice civile (art. 2043 c.c.). Inoltre, la partecipazione del Sindaco alle Conferenze di Servizi decisorie per le AIA non è generale o sistematica, ma resta limitata ai soli casi specifici già previsti dal Codice dell’Ambiente (art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006).

Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni:

ANCI raccomanda che nella fase di attuazione e nelle relative linee guida sia sempre garantita la netta separazione tra le funzioni consultive/istruttorie svolte dai Comuni e la responsabilità civile diretta del gestore dell’impianto, unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni ambientali e sanitari derivanti dall’esercizio dell’attività.

Si osserva l’opportunità di indirizzare il processo di telematizzazione delle procedure AUA tramite l’integrazione con la rete dei SUAP comunali, per evitare sovrapposizioni di portali informatici e aggravi gestionali ed economici per gli uffici locali.

14 Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in seno alla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Designazione acquisita 15 Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma, 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in seno alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo Designazione acquisita 16 Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in seno al Tavolo di lavoro interistituzionale dedicato al coordinamento delle politiche pubbliche in materia di intelligenza artificiale e tutela dei diritti dei consumatori e dei diritti digitali, istituito con delibera 29 maggio 2026 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti Designazione acquisita 17 Parere, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il riparto delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo 57, comma 3-bis, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, ai sensi dell’articolo 1, commi 625, 626 e 627, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

 

Il decreto si inserisce nel quadro delle misure volte al rafforzamento amministrativo degli enti territoriali coinvolti nei processi di ricostruzione post-sismica, che hanno disciplinato il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, del D.L. n. 104/2020, che ha finanziato la stabilizzazione a tempo indeterminato  del personale non dirigenziale già in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli stessi enti, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno tre anni di servizio.

 

Il decreto in esame è finalizzato a dare attuazione a tali disposizioni, disciplinando il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, nei limiti dei risparmi accertati presso ciascun ente a seguito delle cessazioni intervenute, al fine di consentire la prosecuzione dei processi di stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.

 

Il decreto in questione interessa 32 Comuni.

 

In occasione della riunione tecnica l’Ufficio legislativo del Ministro per la PA ha riferito che sono in corso di definizione i contenuti di un secondo decreto destinato ad assegnare ulteriori risorse, in esito alle istruttorie ancora in corso.

Parere favorevole


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