Tali moduli sono stati elaborati da un gruppo di lavoro congiunto partecipato da DFP, MIMIT, ANCI e Regioni, che ha lavorato per oltre un anno sul tema, e sostituiscono quelli provvisori (elaborati dal solo MIMIT) presenti all’interno dell’Allegato 12-bis del citato Codice.
Durante il lavoro c’è stata anche la condivisione con le rappresentanze degli operatori TLC, televisivi e radiofonici, di cui sono state recepite alcune proposte.
Il decreto di approvazione prevede che le Regioni abbiano tempo fino al 26 ottobre per inserire eventuali personalizzazioni derivanti da normativa regionale
Gli Enti Locali devono, a loro volta, adottare la nuova modulistica, sostituendo quella utilizzata attualmente, entro e non oltre il 9 novembre 2026.
La definizione di una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale può favorire una migliore gestione dei rapporti fra Enti locali e operatori.
Rimane però la necessità, più volte sottolineata da ANCI, di semplificare e rendere stabile la normativa di settore, evitando continui interventi di modifica che ne rendono complessa l’applicazione a livello locale, stante l’elevato livello di complessità tecnica e procedurale.
Anche questo Piano è frutto di un percorso condiviso nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ed è già stato approvato dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).
Il FNA per il triennio 2025-2027 prevede delle quote vincolate (250 mln annui per i LEP relativi agli anziani in materia di assistenza domiciliare, servizi di sollievo e supporto alle famiglie, 50 mln per l’assunzione di personale sociale nei PUA e 14,64 mln per i progetti di Vita indipendente) e una quota indistinta (605,1 mln per il 2025, 619,9 mln per il 2026 e 793,8 mln per il 2027) destinata a entrambe le platee (persone con disabilità e anziani over 70 non autosufficienti), in merito alla quale, su richiesta di Anci, sono Regioni e ATS a definire la programmazione in base alle esigenze territoriali.
Su richiesta dell’ANCI di consentire possibili scostamenti tra risorse programmate e risorse rendicontate, il Piano prevede che, con successiva nota, siano fornite, in maniera condivisa con Regioni e ANCI, ulteriori indicazioni sui margini di flessibilità in fase di rendicontazione rispetto agli obiettivi di programmazione, anche in relazione alla progressiva attuazione dei LEPS.
Considerato il ritardo nell’adozione del Piano nazionale 2025-2027 si evidenzia la necessità di avviare con la dovuta tempestività il tavolo di confronto per l’approvazione del prossimo Piano triennale per l’assistenza e la cura delle persone anziane fragili e non autosufficienti.
Il Decreto prevede che le risorse vengano ripartite sulla base di criteri geomorfologici nel 2025 (articolo 3) e di criteri geomorfologici, dimensionali e socio-economici nel 2026 (articolo 4). Le risorse del FOSMIT (istituito dalla Legge n.234/2021, legge Bilancio 2022) consolidate in 200 mln di euro annui a partire dal 2023.
delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2026.
L’obiettivo è di incrementare significativamente la disponibilità di dati di alta qualità relativi alle persone con disabilità, alle loro condizioni di vita e alla partecipazione sociale, sia ampliando le indagini esistenti, sia implementandone ad-hoc, assicurandone l’aggiornamento e la diffusione anche ai cittadini.
Si rileva, tuttavia, come continuino a essere sottoposti all’esame della Conferenza Unificata una pluralità di provvedimenti a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità riferiti a specifiche finalità, di carattere evidentemente non prioritario, mentre si attendono ancora decreti di assoluta importanza per l’erogazione di servizi essenziali da parte dei Comuni. In particolare, si evidenzia che siamo ancora in attesa del Decreto riparto delle risorse 2026 destinate ai servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (ASACOM), servizio essenziale il cui finanziamento rappresenta una priorità non più rinviabile per i Comuni e per le famiglie interessate.
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La capacità dell’Italia per il soggiorno delle persone sottoposte a procedure accelerate è stata definita in 8016 posti. Il decreto individua i primi 3.704 posti.
In particolare, tra le misure previste alla cui esecuzione può essere chiamata anche la Polizia Locale, si segnalano quelle all’art. 2 che prevede l’accompagnamento e il trattenimento anche di minorenni presso gli uffici di polizia nell’ambito di specifiche operazioni condotte nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quindi anche nelle zone della movida e quelle all’art 5 rispetto all’occupazione di immobili, in quanto prevede lo sgombero di un immobile arbitrariamente occupato anche quando non è l’unica abitazione del denunciante (si estende lo sgombero indipendentemente che sia o meno la prima abitazione). E’ il caso di segnalare che vengono previste tali nuove misure senza che sia ancora intervenuta una riforma sull’ordinamento, organizzazione e funzioni delle Polizie Locali.
Inoltre, l’art. 7 che istituisce, nell’ambito territoriale dei Centri per la famiglia, la rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie costituita da rappresentanti delle famiglie, istituzioni scolastiche, operatori del mondo della scuola e del mondo sportivo. Sarà un successivo decreto ad individuare la governance e le modalità operative della rete. Quanto alle risorse, è prevista la destinazione di una quota del Fondo per le politiche della famiglia per il finanziamento di progetti frutto della coprogrammazione e coprogettazione predisposti dalla rete.
Il provvedimento interviene in alcuni ambiti fondamentali come:
– politiche del personale e potenziamento della capacità amministrativa
– disposizioni in materia di protezione civile e interventi in somma urgenza
– modifica del testo unico degli enti locali e dissesto finanziario
– piccoli comuni e unioni di comuni.
A fronte dell’accoglimento nel testo del Governo di alcune importanti richieste dell’ANCI, permangono alcune criticità rispetto alle quali l’ANCI ritiene indispensabile l’approvazione di alcune proposte emendative finalizzate a superare rigidità applicative e a garantire la sostenibilità finanziaria di alcune nuove misure, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni demografiche o in condizione di riequilibrio finanziario.
Il provvedimento normativo trova copertura finanziaria con il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 che ha istituito un fondo dedicato nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, euro 28.000.000 per il 2026 ed euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027.
Con decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, all’articolo 2, comma 12, è stata integrata la copertura finanziaria prevista nel su richiamato decreto-legge n. 25/2025, sostituendo gli importi su indicati con i seguenti: euro 49.700.000 per l’anno 2026, a euro 51.200.000 per l’anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall’anno 2028.
Sia per la ripartizione delle risorse che per l’individuazione dei suddetti interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo nazionale, è stato attivato un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, che ha dato luogo a vari incontri.
Regione Lombardia riconosce una parte delle risorse ad essa assegnate (in totale 13 Mil circa) ai Comuni di Milano, Livigno e all’Agenzia per la mobilità di Sondrio, in quanto titolari dei contratti di servizio TPL su gomma. Non sono state evidenziate criticità, se non l’attenzione che gli enti locali coinvolti rendicontino alla Regione i servizi accessori (come security, alloggio per personale autisti, ecc.), riconosciuti nel Decreto in modo coerente ai KM effettivamente offerti.
Urgenza e Deroga UE: Emanato entro il 12 agosto 2026 per attivare la deroga ammessa dal Regolamento (UE) 2025/40. Senza questa mossa tempestiva, l’Italia avrebbe dovuto recepire il regime ordinario europeo, basato esclusivamente sulla riciclabilità che si traduce nel divieto di commercializzazione degli imballaggi di plastica monouso.
L’ articolo 226 quinquies, inserito nel TU ambientale, impone l’uso esclusivo di bioplastiche compostabili certificate UNI EN 13432 per quattro specifiche tipologie di imballaggi monouso in Italia:
- Sacchetti/vaschette per ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg.
- Imballaggi per cibi e bevande da consumare in loco nel settore Ho.Re.Ca.
- Bustine monodose per condimenti, salse e zucchero in bar/ristoranti.
- Monodosi flessibili per cosmetici e prodotti d’igiene negli hotel.
Impatto Locale e Sanzioni: Gli imballaggi sono concepiti per confluire nella raccolta differenziata dell’umido (FORSU) gestita dai Comuni e finire negli impianti di compostaggio industriale. Le sanzioni amministrative, per l’errato conferimento, (da 2.500 € a 25.000 €) entreranno in vigore il 1° gennaio 2030.
Si approfitta dell’occasione per segnalare il perdurare dell’emergenza legata alla raccolta differenziata degli imballaggi plastica che, in alcune Regioni, si è già trasformata in una vera e propria crisi.
Tale situazione emergenziale è dovuto al mancato prelievo dei materiali derivanti dalla raccolta da parte dei produttori che non hanno più un mercato per la materia prima seconda che ha un prezzo nettamente superiore alla materia prima vergine asiatica.
Su questo occorrono norme emergenziali che Anci si riserva di proporre anche in sede di conversione parlamentare del provvedimento in oggetto.
Fra risorse correnti e riprogrammazione di altre risorse precedenti si finanziano interventi per € 264.491.794,67.
Il perimetro del Parco è definito in via definitiva nei territori dei tre Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Il provvedimento prevede inoltre la soppressione del Parco naturale regionale di Portofino e l’integrazione dell’Area Marina Protetta, unificando la gestione del patrimonio naturale terrestre e marino in capo al nuovo Ente Parco Nazionale.
L’Ente Parco è istituito come ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con funzionamento assicurato a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Il decreto disciplina la zonizzazione del territorio (zone a tutela differenziata), il regime autorizzatorio degli interventi e le modalità di gestione nella fase di avvio, prevedendo anche strumenti di cooperazione tra Ente Parco ed enti territoriali.
Il provvedimento rafforza l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come strumento centrale di regolazione delle emissioni industriali, ampliando il campo di applicazione, riducendo i livelli di limiti alle emissioni e integrando maggiormente i profili ambientali e sanitari. In attuazione dell’art. 79-bis della direttiva europea, l’articolo 26 del decreto disciplina il diritto al risarcimento per i danni alla salute derivanti dalla violazione delle prescrizioni autorizzative.
Le competenze per il rilascio dell’AIA restano in capo a Regioni ed Enti di area vasta. I Comuni continuano a partecipare ai procedimenti fornendo pareri nell’ambito delle Conferenze di Servizi (art. 29-sexies D.lgs. 152/2006). Pur in assenza di nuovi adempimenti diretti per i Comuni, ANCI ha rappresentato l’esigenza di coordinare la telematizzazione con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP, d.P.R. 160/2010), che costituiscono il punto unico di accesso per le imprese.
Nel corso dell’istruttoria, ANCI aveva anche proposto un emendamento all’art. 26 per escludere espressamente qualsiasi responsabilità dei Comuni per i danni causati dagli impianti autorizzati, a tutela dei Comuni che rilasciano pareri. Il Ministero dell’Ambiente con nota del 6 agosto 2026, ha ritenuto non accoglibile la proposta, fornendo due precisazioni: la norma stabilisce la responsabilità civile risarcitoria esclusivamente a carico di chi viola le autorizzazioni (il gestore dell’impianto). Non è dunque possibile introdurre una manleva generale per la P.A., che resta soggetta alle regole ordinarie del codice civile (art. 2043 c.c.). Inoltre, la partecipazione del Sindaco alle Conferenze di Servizi decisorie per le AIA non è generale o sistematica, ma resta limitata ai soli casi specifici già previsti dal Codice dell’Ambiente (art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006).
ANCI raccomanda che nella fase di attuazione e nelle relative linee guida sia sempre garantita la netta separazione tra le funzioni consultive/istruttorie svolte dai Comuni e la responsabilità civile diretta del gestore dell’impianto, unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni ambientali e sanitari derivanti dall’esercizio dell’attività.
Si osserva l’opportunità di indirizzare il processo di telematizzazione delle procedure AUA tramite l’integrazione con la rete dei SUAP comunali, per evitare sovrapposizioni di portali informatici e aggravi gestionali ed economici per gli uffici locali.
Il decreto in esame è finalizzato a dare attuazione a tali disposizioni, disciplinando il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, nei limiti dei risparmi accertati presso ciascun ente a seguito delle cessazioni intervenute, al fine di consentire la prosecuzione dei processi di stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.
Il decreto in questione interessa 32 Comuni.
In occasione della riunione tecnica l’Ufficio legislativo del Ministro per la PA ha riferito che sono in corso di definizione i contenuti di un secondo decreto destinato ad assegnare ulteriori risorse, in esito alle istruttorie ancora in corso.
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