Premessa
Nei giorni in cui si rincorrono dichiarazioni allarmate (e allarmistiche?) sui possibili rischi esistenziali derivanti dallo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) sempre più sofisticati e potenti, viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che attua alcune delle deleghe contenute nellaL. 23 settembre 2025, n. 132.
La sola norma di rilievo penale (sostanziale) contenuta nel decreto è quella prevista dall’art. 12, che introduce, all’art. 437-bis c.p., il reato di “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. A differenza delle figure di reato già introdotte dalla L. 132/2025 (art. 612-quater c.p., che punisce l’illecita diffusione di deepfakes, e art. 171, co. 1, lett. a-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore), le fattispecie contenute nell’art. 437-bis c.p. non si limitano a regolare un singolo settore di applicazione dell’i.a., ma ambiscono invece ad avere portata generale, e a costituire, di conseguenza, il perno attorno al quale ruoterà l’intero assetto della tutela penale in materia di i.a.
Segnaliamo, seppur in maniera necessariamente cursoria, che in tale quadro le organizzazioni sono destinate ad assumere un ruolo da protagonista. Di tale centralità è espressione l’inserimento dell’art. 437-bis c.p. – accanto al già citato art. 612-quater c.p. – nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti (v. art. 15 del D.lgs. 160/2026, che introduce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-vicies). Tale scelta riflette infatti la consapevolezza di come siano, in concreto, proprio le organizzazioni a governare la prevenzione e la gestione dei rischi “da intelligenza artificiale”.
Gli elementi comuni alle fattispecie contenute nell’art. 437-bis c.p.: il pericolo concreto e la nozione di “sistema di i.a. ad alto rischio”
L’art. 437-bis c.p. punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza e l’alterazione illecita dei sistemi di i.a. ad alto rischio, quando da tali condotte derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o privata, o per la sicurezza dello Stato.
Come noto, la tecnica dell’anticipazione penale costituisce ormai la modalità principe per sopperire alla crisi del diritto penale d’evento (di danno) – crisi che trae origine dalla difficoltà, nei contesti di incertezza scientifica, di ricondurre l’evento lesivo, sul piano causale e soggettivo, ad un determinato soggetto. Nel caso dell’i.a., poi, l’imprevedibilità è talvolta una caratteristica strutturale del comportamento degli algoritmi, con la conseguenza che l’evento lesivo potrebbe risultare spesso estraneo alla sfera di dominio dell’agente, e, dunque, non rimproverabile a quest’ultimo. Di qui, l’esigenza – evidenziata da tempo anche da larga parte della dottrina – di anticipare la tutela penale allo stadio del pericolo.
Non possono tuttavia sottacersi le difficoltà applicative connesse al ricorso, nell’art. 437-bis c.p., alla tecnica del pericolo concreto, che richiede pur sempre l’accertamento del nesso tra violazione cautelare e pericolo: una valutazione, quest’ultima, che potrebbe rivelarsi tutt’altro che immediata, stante l’opacità e l’inesplicabilità che attualmente caratterizza i risultati algoritmici. Si consideri, tra l’altro, che, per quanto riguarda la sicurezza dello Stato, l’accertamento della sussistenza di un pericolo concreto potrebbe risultare particolarmente ostico, trattandosi di un bene giuridico evanescente e di difficile circoscrizione sul piano empirico.
Elemento comune a tutte le fattispecie previste dall’art. 437-bis c.p. – oltre al pericolo concreto – è la nozione di “sistema di i.a. ad alto rischio”. L’art. 2, co. 1, lett. e), del decreto, nel definire tale nozione, rinvia al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), con la conseguenza di estendere al settore penale una definizione che notoriamente non brilla per chiarezza. Non è dunque peregrino immaginare che – come d’altronde anche per la nozione di “sistema di i.a.” prevista dai già menzionati artt. 612-quater c.p. e art. 171, co. 1, lett. a-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633, nonché dalle aggravanti introdotte dalla L. 132/2025 – la riconduzione degli algoritmi alla nozione di “sistema di i.a. ad alto rischio” costituirà una delle principali questioni interpretative sulle quali si confronteranno le parti del processo.
L’omissione dolosa di misure di sicurezza o di sorveglianza (co. 1)
Il primo comma dell’art. 437-bis c.p. prevede due reati omissivi dolosi strutturati come norme a più fattispecie, che puniscono l’omessa adozione di «misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi», e l’omessa adozione di «misure di sorveglianza umana». Il primo reato, con cornice edittale più bassa (da uno a cinque anni di reclusione), si applica quando dalla condotta deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale; il secondo, punito dai due agli otto anni di reclusione, si applica quando dall’omissione deriva pericolo per la sicurezza dello Stato.
Rispetto al testo della delega, spicca l’espresso riferimento alle «misure di sorveglianza umana», che la disposizione menziona autonomamente rispetto alle «misure tecniche di sicurezza» – sebbene, a ben vedere, le prime possano considerarsi una species del più ampio genus delle misure di sicurezza.
L’alterazione illecita dei sistemi di i.a. (co. 2)
Il co. 2 dell’art. 437-bis c.p. contiene due reati commissivi dolosi che puniscono l’alterazione illecita dei sistemi di i.a.; anche in questo caso, le due figure di reato si distinguono in ragione del bene giuridico che è messo in pericolo dalla condotta (la vita e l’incolumità privata e pubblica, da un lato, e la sicurezza dello Stato, dall’altro). I due reati si applicano «salvo che il fatto costituisca più grave reato» e «al di fuori dei casi indicati al primo comma»: quest’ultima clausola di sussidiarietà potrebbe rivelarsi superflua, atteso che una condotta di alterazione difficilmente potrebbe essere ricondotta alle condotte omissive indicate nel primo comma dell’art. 437-bis c.p. Segnaliamo, a tal proposito, che la stessa introduzione di due reati commissivi parrebbe configurare un eccesso di delega, dal momento che la lett. b) dell’art. 24, co. 5, L. 132/2025 richiedeva espressamente l’introduzione di reati incentrati «sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza».
L’omissione colposa di misure di sicurezza o di sorveglianza (co. 3)
Il co. 3 dell’art. 437-bis c.p. stabilisce che «se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto». L’introduzione di una fattispecie colposa è senz’altro da salutare con favore, stante la natura “sostanzialmente contravvenzionale” del delitto previsto dal primo comma, che descrive condotte tipicamente afferenti a contesti a rischio di base lecito. Il riferimento alla sola colpa grave, inoltre, si inserisce nella condivisibile tendenza, già emersa in diversi settori del diritto penale, a circoscrivere la responsabilità ai soli casi in cui la deviazione dalle regole cautelari assuma particolare rilevanza. Per evitare che il discrimine tra lievità e gravità della colpa si trasformi nell’ennesimo fattore di indeterminatezza della fattispecie colposa, potrebbe tuttavia essere opportuno – una volta delineati con maggiore chiarezza i fattori che possono incidere sulla capacità dell’agente di conformarsi alle regole cautelari – indicare già ex lege i criteri ai quali dovrà attenersi il giudice nella valutazione del grado della colpa.
L’omissione intenzionale di misure di sorveglianza da parte dell’utilizzatore professionale (co. 4)
Infine, il co. 4 prevede due reati omissivi dolosi che puniscono l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana da parte dell’utilizzatore professionale: anche in questo caso, il primo reato tutela la vita e l’incolumità pubblica/individuale; il secondo reato tutela la sicurezza dello Stato.
L’utilizzo dell’avverbio “intenzionalmente” induce a ritenere che, ai fini della configurabilità del reato, sia necessario il dolo intenzionale, a differenza di quanto previsto dai commi 1 e 2, che ammettono anche il dolo diretto ed eventuale.
Riferimenti normativi:
Art. 437-bis c.p.
Art. 612-quater c.p.
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