di ALBERTO FOGGIA — Quando si possono cancellare e quando spetta il risarcimento
Una segnalazione negativa nelle banche dati creditizie non è una semplice annotazione tecnica. Può cambiare in modo radicale la vita di un cittadino, di un professionista o di una piccola impresa: mutui respinti, affidamenti bloccati, carte revocate, rapporti commerciali compromessi. Proprio per questo la legge, la giurisprudenza e le autorità di vigilanza impongono regole rigorose a chi segnala.
Il punto fondamentale da tenere sempre presente è duplice: non tutte le segnalazioni negative sono illegittime, ma non tutte le segnalazioni negative sono lecite solo perché esiste un debito. La liceità dipende da presupposti sostanziali e formali differenti, a seconda che si tratti della Centrale Rischi della Banca d’Italia – banca dati pubblica – oppure dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati, come CRIF, Experian e CTC.
Centrale Rischi pubblica e SIC privati: due sistemi, due logiche
La prima distinzione fondamentale è quella tra:
- Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR): sistema informativo pubblico disciplinato dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e dal Decreto MEF-CICR 11 luglio 2012 n. 663. Serve agli intermediari per conoscere l’indebitamento complessivo del cliente verso il sistema bancario e valutare il rischio creditizio nell’interesse pubblico;
- SIC privati: sistemi gestiti da soggetti privati (CRIF, Experian, CTC), che registrano informazioni sulla puntualità e regolarità dei pagamenti nei rapporti di credito al consumo, basati sul Codice di condotta emanato dal Garante per la protezione dei dati personali.
La differenza non è solo nominale: cambia la disciplina applicabile, cambiano i presupposti per la segnalazione legittima, cambiano i rimedi giuridici disponibili.
La Centrale Rischi pubblica
Secondo le istruzioni della Banca d’Italia, la classificazione “a sofferenza” in CR richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può derivare automaticamente da singoli eventi come uno o più ritardi o la contestazione del credito. La classificazione riflette una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza.
I SIC privati
Nei SIC privati il sistema è più orientato alla registrazione della puntualità o irregolarità dei pagamenti. Secondo l’orientamento ABF, per i SIC il termine “sofferenza” assume un significato diverso rispetto alla Centrale Rischi e non richiede una valutazione di insolvenza in senso tecnico: è sufficiente il dato oggettivo di una serie ripetuta di inadempimenti ovvero il passaggio al contenzioso legale. Tuttavia, questo non significa che la segnalazione possa avvenire senza rispettare precise regole di procedura.
I tempi di conservazione dei dati: cosa c’è scritto e cosa cambia
Centrale Rischi
Le segnalazioni in CR non vengono cancellate automaticamente con il pagamento del debito. Le rilevazioni pregresse permangono storicizzate e accessibili agli intermediari partecipanti. La normativa della Banca d’Italia prevede che il periodo interrogabile si estenda fino a un massimo di trentasei rilevazioni mensili. Ciò significa che anche dopo la regolarizzazione del debito, la storia creditizia negativa resta visibile a chi consulta la banca dati per quel periodo.
SIC privati
I tempi di conservazione nei SIC privati sono fissati dal Codice di condotta del Garante: in linea generale, le informazioni negative permangono per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono state raccolte. Un elemento chiave è che il primo ritardo può diventare visibile solo dopo almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.
La regola pratica essenziale è questa: non è sufficiente aspettare il decorso del tempo. Se la segnalazione è errata o illecita, va contestata immediatamente.
Quando una segnalazione è illegittima
Per la Centrale Rischi: insolvenza effettiva, non semplice ritardo
Il principio è ormai consolidato in giurisprudenza: la banca non può segnalare un cliente “a sofferenza” in Centrale Rischi solo perché è in ritardo nei pagamenti o non ha pagato una rata. Occorre qualcosa di più grave e strutturale.
Il Tribunale di Brindisi, nella sentenza n. 984/2026 ha ribadito con nettezza che la segnalazione a sofferenza è illegittima se basata su importi inesistenti o su un mero inadempimento, in assenza di una situazione di oggettiva insolvenza o di difficoltà economico-finanziaria equiparabile. Lo stesso Tribunale ha ricordato che gli intermediari rispondono dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da segnalazioni abusive o errate, che ledono la reputazione e il merito creditizio del soggetto.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre 2025, ha ulteriormente precisato che i cessionari del credito – non solo i cedenti – non possono procedere a un’automatica segnalazione a sofferenza, ma devono compiere una preventiva e complessa istruttoria sulla reale situazione di insolvenza e sulla globale affidabilità finanziaria del debitore, tenendo conto di eventuali contestazioni fondate o rimborsi effettuati.
L’ABF, Collegio di Coordinamento, ha chiarito in modo sistematico che la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti. Non può scaturire da un mero ritardo, ma deve desumersi da elementi concreti come: persistenza della situazione debitoria per oltre un biennio, esistenza di altre segnalazioni a sofferenza, presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive.
Un punto particolarmente importante: il cessionario del credito
Quando il credito viene ceduto – come accade frequentemente con la cessione di NPL (crediti deteriorati) – il cessionario che segnala in continuità con il cedente deve verificare se siano intervenuti elementi sopravvenuti tali da modificare la classificazione del debito. Non può limitarsi a “ereditare” automaticamente la segnalazione.
Il preavviso: uno degli strumenti di difesa più potenti
Il tema del preavviso è centrale nella tutela del cliente e merita un’analisi distinta per i due sistemi.
Nei SIC privati: il preavviso è requisito di legittimità del trattamento
L’ABF, Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha formulato un principio di diritto di portata generale che vale la pena conoscere con precisione: l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa non trova fondamento esclusivo nell’art. 125 del TUB (dedicato ai consumatori), ma nella normativa europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Il preavviso costituisce un requisito integrante la base legittima del trattamento dei dati.
Questo significa che l’obbligo di preavviso si applica a tutte le persone fisiche, inclusi imprenditori individuali e professionisti e, quindi, non solo ai consumatori. Le persone giuridiche (società) sono escluse da questa protezione in forza dell’art. 40 del D.L. 201/2011, che ha modificato il Codice della privacy .
Conseguenze pratiche molto rilevanti:
- se manca il preavviso o non ne è provata la ricezione, la segnalazione nei SIC è illegittima e va cancellata;
- l’onere della prova della ricezione grava sull’intermediario, non sul cliente. Non sono previste forme particolari, ma l’intermediario deve poter dimostrare la corrispondenza tra il documento inviato e la tracciatura del recapito;
- un preavviso tardivo, pervenuto dopo la prima segnalazione, non sana l’illegittimità delle segnalazioni pregresse ma ripristina la base legittima per quelle future;
- il preavviso trasmesso digitalmente (area riservata del sito, con notifica via SMS o e-mail) può essere valido se le modalità erano state espressamente e specificamente pattuite in contratto.
In Centrale Rischi: il preavviso non è presupposto di legittimità, ma apre alla tutela risarcitoria
Per la Centrale Rischi il quadro è diverso e la distinzione è fondamentale. L’informativa preventiva al cliente è prevista dalle istruzioni della Banca d’Italia come obbligo di trasparenza, richiamato anche dall’art. 125 TUB per i consumatori. Tuttavia, secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, la mancanza del preavviso in CR non rende di per sé illegittima la segnalazione sostanzialmente corretta, ma integra la violazione di un obbligo di trasparenza che può fondare una domanda risarcitoria.
Se il debito è contestato: la segnalazione può avvenire lo stesso?
Non sempre. La giurisprudenza esclude che la banca possa trasformare qualunque contestazione seria in una segnalazione a sofferenza. Se il cliente rifiuta il pagamento per ragioni non manifestamente infondate – ad esempio per tassi usurari, anatocismo, nullità contrattuale, disconoscimento del credito – il giudizio sulla legittimità della segnalazione deve essere fatto guardando la situazione nel momento in cui la segnalazione è stata eseguita.
Questo vale anche per contestazioni sulla misura del debito sorte da pratiche bancarie scorrette: il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1182/2026, ha ribadito la nullità delle clausole anatocistiche ante-delibera CICR 2000, delle clausole di interessi ultralegali per rinvio agli “usi piazza” e delle commissioni di massimo scoperto indeterminate, tutte situazioni che possono incidere sul saldo debitorio effettivo e quindi sulla legittimità di una segnalazione basata su quell’importo.
Un caso speciale: imprese in crisi e misure protettive
Una tutela specifica riguarda le imprese che hanno avviato procedure di composizione della crisi ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 – CCII).
Il Tribunale di Crotone, con l’ordinanza del 4 gennaio 2025, ha accordato l’inibitoria alla segnalazione a sofferenza nei confronti di un istituto di credito nell’ambito della composizione negoziata della crisi, riconoscendo che le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative e il piano industriale. Il giudice ha precisato che le misure devono essere giustificate da una prognosi razionale e credibile di risanamento e non possono costituire strumenti per ottenere risultati ulteriori rispetto alla ristrutturazione.
Su questa stessa linea, l’ABF ha recentemente deciso una controversia analoga: nell’ambito della composizione negoziata della crisi, le segnalazioni effettuate durante il periodo di vigenza delle misure protettive e cautelari sono state dichiarate illegittime, con obbligo di cancellazione per il periodo compreso tra la decorrenza e la scadenza delle misure.
In modo complementare, l’ABF ha precisato che – per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non avente finalità liquidatoria – a partire dalla data di presentazione della domanda, le esposizioni devono essere classificate tra le inadempienze probabili e non automaticamente a sofferenza, salvo l’esistenza di elementi oggettivi nuovi che giustifichino la sofferenza o la sua preesistenza.
Questo è un punto cruciale per le imprese in crisi: l’apertura di una procedura di risanamento non equivale all’insolvenza e non giustifica automaticamente la segnalazione peggiore.
Le conseguenze per il cittadino, il professionista e l’impresa
Una segnalazione negativa illegittima può produrre effetti molto concreti e documentabili:
- rifiuto di mutui, prestiti, leasing o aperture di credito;
- revoca o riduzione di affidamenti già concessi;
- deterioramento del merito creditizio;
- difficoltà nei rapporti commerciali e bancari;
- danno all’immagine economica e reputazionale.
La giurisprudenza riconosce questi pregiudizi, ma pone un limite importante: il danno non si presume automaticamente per il fatto stesso della segnalazione illegittima. È necessario allegarlo e provarlo, almeno nelle sue linee essenziali.
Per il danno patrimoniale, l’orientamento ABF richiede che il ricorrente dimostri che il diniego di credito sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni contestate, ad esempio producendo una lettera di rifiuto di un intermediario terzo che faccia riferimento alle segnalazioni pregiudizievoli.
Per il danno non patrimoniale (reputazione, immagine), la giurisprudenza ha individuato criteri idonei a corroborare la prova, anche per via presuntiva: l’entità della somma segnalata, la durata della segnalazione, l’eventuale sussistenza di altri rapporti regolari, la prova o meno dell’invio del preavviso, l’eventuale cancellazione spontanea da parte dell’intermediario, la gravità della colpa, la qualità di consumatore o di professionista del segnalato.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1925/2025, ha fornito un’indicazione molto pratica: la conoscenza “aliunde” della segnalazione (ad esempio tramite una visura CRIF effettuata dal cliente) può interrompere il nesso causale tra il mancato preavviso e i danni successivi, poiché da quel momento il cliente avrebbe potuto scegliere di adempiere ed eliminare le condizioni della segnalazione stessa.
Come verificare, contestare e ottenere la cancellazione
Fase 1 – Verificare la propria posizione
Il primo passo è sapere con precisione dove si è segnalati, con quale causale, da quale intermediario e da quando.
- Centrale Rischi Banca d’Italia: è possibile richiedere direttamente alla Banca d’Italia la “prima informazione”, ovvero la propria posizione debitoria aggregata, tramite il sito istituzionale o le filiali. È gratuita.
- SIC privati: CRIF, Experian e CTC permettono di richiedere la propria visura, anche gratuitamente con cadenza periodica. La visura mostra le segnalazioni esistenti, la loro data, la causale e l’intermediario segnalante.
Senza il dato scritto non si può contestare in modo efficace: la semplice percezione di essere “segnalati” non è sufficiente.
Fase 2 – Reclamo e diffida formale
Dopo la verifica, occorre inviare una contestazione formale all’intermediario segnalante, preferibilmente via PEC o raccomandata A/R, chiedendo:
- copia del preavviso di segnalazione e prova della sua ricezione (con tracciatura);
- indicazione analitica del credito segnalato e della sua misura attuale;
- ragioni della classificazione adottata e la documentazione a supporto;
- rettifica o cancellazione immediata, se la segnalazione è illegittima;
- sospensione cautelativa della segnalazione, se vi è un pregiudizio attuale e imminente.
L’intermediario è tenuto a rispondere al reclamo entro i termini previsti dalla regolamentazione bancaria. Se non risponde o vi provvede negativamente, il cliente ha a disposizione strumenti di tutela successivi.
La contestazione è particolarmente fondata nei seguenti casi:
- manca una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica (CR pubblica);
- manca o non è provato il preavviso (SIC privati);
- il debito è contestato in modo fondato;
- la banca o il cessionario non hanno svolto alcuna autonoma valutazione della posizione debitoria;
- la segnalazione è avvenuta durante il periodo di vigenza di misure protettive o cautelari nell’ambito di una procedura di gestione della crisi.
Fase 3 – Gli strumenti di tutela
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’ABF è lo strumento più accessibile per le controversie bancarie sulle segnalazioni. I Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento hanno elaborato una giurisprudenza molto articolata in materia.
L’ABF può:
- accertare l’illegittimità della segnalazione e disporre che l’intermediario si attivi per la cancellazione nei SIC o in CR;
- rigettare il ricorso se il cliente non prova nemmeno l’esistenza della segnalazione o la legittimità della propria posizione;
- distinguere con precisione tra vizi formali (assenza di preavviso) e vizi sostanziali (assenza di insolvenza), riconoscendo le diverse conseguenze giuridiche.
Il ricorso ABF è particolarmente efficace quando la documentazione è chiara e il vizio è formalmente individuabile. Ha però un limite: non può emettere provvedimenti costitutivi o condanne a obblighi infungibili (come il ripristino di fidi) né svolgere istruttorie complesse.
La tutela dei dati personali
Per i SIC privati, il profilo della protezione dei dati personali è direttamente rilevante. La segnalazione senza i requisiti del Codice di condotta configura un trattamento illecito dei dati che può essere segnalato al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante può adottare provvedimenti correttivi, inclusa la cancellazione dei dati.
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e la misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.
Nei casi più gravi, quando la permanenza della segnalazione sta causando o sta per causare un danno imminente e irreparabile (ad esempio il rischio di perdere un finanziamento imminente o la revoca di affidamenti vitali per l’impresa), è possibile chiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale competente.
Il Tribunale di Napoli, con la sopra menzionata ordinanza del 9 ottobre 2025, ha fatto un passo ulteriore: ha ritenuto applicabile la misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. – la cosiddetta astreinte – quale penale giornaliera a carico dell’intermediario per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della cancellazione. Questo strumento è importante perché rende concretamente “costoso” l’inadempimento all’obbligo di cancellare.
Su questo tema, occorre però segnalare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 13 aprile 2026, ha chiarito che la misura coercitiva emessa senza termine finale deve intendersi efficace nei limiti temporali strettamente necessari alla realizzazione della sua funzione, per evitare che diventi strumento di ingiustificata locupletazione. Il giudice dell’esecuzione può verificare il perdurare della funzione compulsoria della misura.
Cancellazione e risarcimento: non sempre vanno insieme
Molti pensano che, se la segnalazione è illegittima, automaticamente si ottengano sia la cancellazione sia i danni. Non è così.
Diritto alla cancellazione/rettifica
Si ottiene quando la segnalazione è illegittima nel merito o nella procedura:
- nei SIC privati: per mancanza di valido preavviso o per assenza di inadempimento;
- in Centrale Rischi: per assenza del vero stato di sofferenza o per segnalazione avvenuta in violazione di misure protettive.
Diritto al risarcimento
Richiede la prova separata:
- della condotta illecita (che può già essere provata ai fini della cancellazione);
- del danno effettivo (patrimoniale o non patrimoniale);
- del nesso causale tra segnalazione e pregiudizio.
È pertanto possibile ottenere la cancellazione ma non i danni (se il pregiudizio non è provato), oppure dimostrare sia l’illegittimità della segnalazione sia il danno concreto, ottenendo entrambe le tutele.
I falsi miti da smontare
Su questo tema circolano slogan fuorvianti che rischiano di portare i cittadini a prendere decisioni sbagliate.
Falso mito 1: “Se pago, sparisce tutto” In Centrale Rischi, il pagamento o la regolarizzazione non cancellano automaticamente le segnalazioni pregresse. Le rilevazioni storiche restano per il periodo di conservazione previsto.
Falso mito 2: “Se c’è un debito, la banca può sempre segnalare” Per la Centrale Rischi serve una vera situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. Un semplice ritardo, anche prolungato, non è di per sé sufficiente.
Falso mito 3: “Mancato preavviso equivale sempre a cancellazione” Parzialmente falso.
- Nei SIC privati sì: il difetto di preavviso (o la mancata prova della sua ricezione) comporta l’illegittimità della segnalazione e il diritto alla cancellazione.
- In Centrale Rischi, invece, la mancanza del preavviso non comporta automaticamente la cancellazione se la segnalazione è sostanzialmente corretta, ma può fondare una pretesa risarcitoria.
Falso mito 4: “Il danno è automatico” La giurisprudenza più recente richiede la prova del danno-conseguenza e del nesso causale . Il danno non è mai “in re ipsa”.
Falso mito 5: “Il cessionario eredita tutto dal cedente senza dover fare nulla” Il cessionario del credito deve svolgere una valutazione autonoma della posizione debitoria al momento in cui segnala, verificando se siano intervenuti elementi sopravvenuti che giustifichino una classificazione diversa.
Falso mito 6: “Esistono agenzie che eliminano il debito o cancellano le segnalazioni in pochi giorni” Queste promesse sono quasi sempre ingannevoli. Non esiste alcuna “scorciatoia”: la tutela passa esclusivamente attraverso le procedure legali e la prova della illegittimità della segnalazione. Chi si affida a intermediari improvvisati rischia di perdere tempo prezioso, peggiorare la propria posizione e subire ulteriori danni economici.
Cosa fare concretamente: il percorso in sette passi
Se si sospetta una segnalazione illegittima, il percorso corretto è questo:
- richiedere le visure (Banca d’Italia e/o CRIF/Experian/CTC) e identificare con precisione la segnalazione: causale, data, importo, intermediario segnalante;
- verificare il preavviso: chiedere copia del preavviso di segnalazione e la prova della sua ricezione con tracciatura;
- analizzare il fondamento sostanziale: verificare se esista davvero una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, oppure se si tratti di un semplice ritardo o di un contrasto documentato sul debito;
- inviare un reclamo-diffida formale via PEC o raccomandata A/R all’intermediario, chiedendo la cancellazione/rettifica e conservando la ricevuta;
- valutare il ricorso all’ABF per l’accertamento dell’illegittimità e la cancellazione, in tempi relativamente brevi e senza costi elevati;
- agire in urgenza ex art. 700 c.p.c. se il danno è immediato e grave, chiedendo eventualmente anche la misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. per garantire l’effettività della tutela;
- raccogliere prova del danno fin dall’inizio (dinieghi scritti di finanziamento, revoche documentate, comunicazioni bancarie) se si intende chiedere anche il risarcimento patrimoniale e non patrimoniale.
Conclusione: le regole esistono, bisogna conoscerle
Il vero discrimine, in questo campo, non è la presenza o meno di un debito. È il rispetto delle regole che disciplinano le modalità, i presupposti e la trasparenza delle segnalazioni.
Una segnalazione è legittima solo se:
- è sostanzialmente corretta (fondata su una vera situazione di difficoltà economica grave e non transitoria, per la CR; su un inadempimento oggettivo e documentato, per i SIC);
- è fondata sui presupposti richiesti dalla specifica banca dati;
- è stata eseguita nel rispetto delle procedure di informazione e trasparenza verso il cliente.
Per la Centrale Rischi della Banca d’Italia, la parola chiave è insolvenza effettiva: non basta il ritardo, non basta il contrasto sul debito, non basta la semplice morosità occasionale. Occorre una valutazione complessiva e autonoma della situazione finanziaria del debitore, che il cessionario non può esimersi dal compiere.
Per i SIC privati, la parola chiave è preavviso: senza una preventiva informazione valida, conoscibile e provata, la segnalazione è illecita e va cancellata, e questo vale per tutti, consumatori, professionisti e imprenditori individuali.
Per le imprese in crisi, la parola chiave è protezione: l’avvio di una procedura di composizione della crisi non equivale all’insolvenza e può – se accompagnato da misure protettive e cautelari – impedire le segnalazioni più pregiudizievoli durante il periodo di risanamento.
Chi subisce una segnalazione errata non deve inseguire scorciatoie o affidarsi a promesse irrealizzabili: la tutela esiste, è concreta ed è in continua evoluzione giurisprudenziale, ma passa invariabilmente attraverso visura, prova, reclamo, contestazione tecnica e strumenti giuridici adeguati.
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