di ALBERTO FOGGIA — Come recuperare i costi pagati
Chi chiude in anticipo il finanziamento ha diritto al rimborso di tutte le spese accessorie: ecco cosa prevede la legge e come agire
Immaginate di aver ottenuto un prestito tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione con una durata decennale. Dopo quattro anni, grazie a una somma inaspettata o alla vendita di un bene, decidete di saldare l’intero debito in un’unica soluzione. Chiedete alla banca il conteggio per estinguere il prestito, convinti di dover restituire solo il capitale residuo e gli interessi maturati fino a quel giorno. Eppure, scorrendo i numeri, vi accorgete che molti degli oneri addebitati all’avvio della pratica sono rimasti interamente a vostro carico, senza alcuno sconto per gli anni futuri di cui non usufruirete.
È una situazione che capita quotidianamente a migliaia di famiglie e lavoratori. Rimborsare in anticipo un debito non è solo una scelta di libertà finanziaria, ma un diritto stabilito dalla legge bancaria che impone una riduzione proporzionale del costo complessivo dell’operazione.
La fine della trappola tra spese “istantanee” e “periodiche”
Per anni gli intermediari finanziari hanno applicato una distinzione netta tra due categorie di spese:
a) Costi continuativi (recurring): le spese che maturano man mano che il tempo passa (ad esempio i costi di gestione mensile della pratica o la copertura assicurativa per i mesi a venire);
b) Costi iniziali (up-front): le spese sostenute e incassate all’inizio del rapporto (come le commissioni di istruttoria, le spese di apertura pratica o i compensi riconosciuti agli agenti e mediatori creditizi).
La prassi bancaria tradizionale riconosceva il rimborso solo per i costi continuativi, trattenendo invece per intero le spese iniziali con la motivazione che l’attività amministrativa o di mediazione si era già conclusa prima dell’erogazione del denaro.
Questo orientamento è stato radicalmente superato. Il principio cardine del diritto europeo (ribattezzato nei tribunali principio “Lexitor”) e le successive conferme dei giudici costituzionali e della Corte di Cassazione hanno chiarito che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, senza distinzioni artificiose tra costi iniziali e costi periodici. Limitare i rimborsi alle sole voci collegate al decorso del tempo creerebbe infatti il rischio che gli istituti di credito mascherino i propri ricavi concentrandoli all’inizio del prestito, svuotando di significato la tutela del debitore.
Anche le clausole contrattuali che escludono espressamente la restituzione di certe voci di spesa (ad esempio le spese di istruttoria o di intermediazione) sono da considerarsi nulle per violazione delle norme a tutela dei consumatori, in quanto determinano uno squilibrio ingiustificato nei diritti contrattuali.
Non solo recesso volontario: la tutela in caso di perdita del lavoro
Un aspetto cruciale riguarda i motivi dell’estinzione anticipata. Spesso la chiusura del finanziamento non nasce da una scelta deliberata del dipendente, bensì da un evento imprevisto come la cessazione del rapporto di lavoro o il licenziamento. In questi frangenti, il residuo del prestito viene sovente saldato attraverso l’intervento della compagnia assicurativa o mediante il trattenimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
La giurisprudenza ha confermato che il diritto alla riduzione di tutte le voci di costo si applica anche quando l’estinzione avviene per la sopravvenuta perdita dell’impiego. L’esigenza di fondo non cambia: trattenere compensi e commissioni per un orizzonte temporale che non si realizzerà configurerebbe un ingiustificato arricchimento per chi ha concesso o gestito il credito.
A chi chiedere i soldi e con quale metodo di calcolo
Quando si avvia la procedura di recupero, sorgono due interrogativi pratici: contro chi bisogna agire e come si calcola la somma spettante?
a) Il soggetto obbligato al rimborso: nel mondo della cessione del quinto i crediti vengono ceduti molto spesso da una banca all’altra oppure a società veicolo. Se avete versato l’importo di chiusura nelle mani di una nuova società cessionaria (che vi ha inviato il conteggio di estinzione comprensivo di somme non decurtate), l’azione per farsi restituire il dovuto (ripetizione di indebito, ossia la richiesta di riavere ciò che è stato pagato ma non era dovuto) va indirizzata direttamente verso tale soggetto (l’accipiens, cioè colui che ha incassato materialmente il pagamento finale), ferma restando la possibilità di far valere i propri diritti nei confronti dell’ente finanziatore originario.
b) Il calcolo delle somme (pro rata temporis contro curva degli interessi):
- Criterio lineare (pro rata temporis): è la modalità più immediata e trasparente per il consumatore. Si prende il totale della commissione pagata, lo si divide per le rate complessive pattuite e lo si moltiplica per il numero di rate non ancora scadute.
- Criterio della curva degli interessi: modella la restituzione sull’andamento del piano di ammortamento (dove le prime rate contengono più quota interessi e le ultime più quota capitale).
Mentre in sede di Arbitro Bancario Finanziario i costi iniziali vengono frequentemente ricalcolati seguendo l’andamento decrescente della curva degli interessi, l’orientamento di diversi tribunali di merito e di legittimità privilegia la proporzionalità lineare semplice (pro rata temporis), ritenendola la più idonea a garantire comprensibilità immediata e massima tutela a chi non possiede competenze attuariali complesse.
Come controllare i conteggi e tutelarsi
Se avete rimborsato anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto o delegazione di pagamento, ecco le verifiche da compiere:
a) Esaminate il conteggio estintivo: verificate se le spese di istruttoria, le provvigioni di rete e gli altri oneri accessori figurano tra le somme parzialmente abbonate o se la banca ha scalato esclusivamente gli interessi corrispettivi non maturati.
b) Attenzione alla penale di estinzione: l’indennizzo di chiusura anticipata (che per legge non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, ridotto allo 0,5% se la durata residua è pari o inferiore a un anno) deve essere calcolato sul capitale residuo effettivo, al netto di tutti gli sconti e abbuoni spettanti, e non è dovuto se il residuo ammonta a 10.000 euro o meno.
c) Inviate un reclamo formale: prima di avviare qualsiasi azione legale, è necessario inviare una raccomandata A/R o una PEC di reclamo all’istituto, chiedendo il riaccredito delle quote non maturate e gli interessi legali maturati a partire dalla data della messa in mora.
La chiusura anticipata di una cessione del quinto non deve tradursi in un vantaggio patrimoniale unilaterale per l’intermediario creditizio. La restituzione proporzionale di tutte le spese sostenute, dai costi di istruttoria alle provvigioni di intermediazione, costituisce un presidio inderogabile a garanzia della parità contrattuale e del patrimonio del debitore.
Alberto Foggia è avvocato esperto di diritto bancario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
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