Notifica al difensore anticipata: per la Cassazione è irregolare, non nulla


La notifica “sostitutiva”, ex art. 161, comma 4, c.p.p., attivata prima della restituzione del piego postale non integra una ipotesi di omessa notifica idonea a generare una nullità assoluta.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 5 marzo 2026, n. 8764 (testo in calce) della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione

Il caso prende le mossa da una notifica di un atto di citazione affidata al servizio postale che, constatata la temporanea assenza del destinatario, avviava la procedura prevista dall’art. 170 c.p.p.; il plico contenente la citazione era stato restituito al mittente in data 31 marzo 2025 poiché non era stato ritirato nel termine di legge.

In data 27 marzo 2025 era stata effettuata la notifica sostitutiva al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., attivata in anticipo, ovvero prima che l’Autorità giudiziaria venisse a conoscenza della procedura notificatoria.

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In materia di notificazioni delle citazioni a giudizio, una autorevole pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità dell’esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 7 gennaio 2005, n. 119).

Con riferimento alla notificazione a mezzo posta la giurisprudenza di legittimità riafferma che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato ed eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 14573).

Al fine di integrare una impossibilità di notifica, a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p., è sufficiente l’attestazione di mancato reperimento dell’imputato nel domicilio dichiarato – o del domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo quando non sia stato possibile eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.p. Di conseguenza, anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilitano l’Ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120).

Le stesse Sezioni Unite hanno poi affermato che, l’art. 170, comma 3, c.p.p., nello stabilire che, qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari, intende far riferimento all’esigenza che la procedura prosegua secondo le due diverse e fra loro alternative modalità previste dal codice di rito; quella di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p., che prevedono nuove ricerche, finalizzate all’adozione del decreto di irreperibilità, nel caso si tratti di prima notifica all’imputato ex art. 157 c.p.p., e quella di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p., mediante notifica al difensore, qualora vi sia una dichiarazione ed elezione di domicilio ex art. 161, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 14573).

Nella fattispecie, la notifica sostitutiva era intervenuta prima che il piego postale fosse restituito, ovvero prima che l’Autorità giudiziaria venisse a conoscenza del fallimento della notifica, dato che il piego veniva restituito solo successivamente, non vertendosi, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza sopra richiamata, che aveva espressamente legittimato il ricorso alla notifica sostitutiva nei casi in cui l’Autorità giudiziaria fosse venuta a conoscenza del fallimento della notifica a causa della restituzione del piego.

Nel valutare se, in caso di notificazioni con il mezzo della posta, l’attivazione della notifica sostitutiva ex art. 161, comma 4, c.p.p., prima della restituzione del piego integri un caso di omessa notifica, idonea a generare la nullità assoluta della stessa, gli ermellini ritengono che si rientri in un caso di notifica semplicemente “irregolare” e non “omessa”, evento che non genera una nullità assoluta, ma una nullità generale a regime intermedio; in tal caso, infatti, la comunicazione oggetto della notifica viene comunque effettuata con le forme previste dalla legge, sebbene attraverso la irregolare anticipazione della notifica sostitutiva.

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