Quanto vale davvero un preventivo firmato oggi per un intervento
che verrà pagato a gennaio 2027? Conviene ancora distinguere un
intervento di ristrutturazione da uno che rientra nell’Ecobonus,
oppure le due strade portano ormai allo stesso risultato? E una
percentuale di detrazione più alta basta da sola a rendere
l’intervento più conveniente per il committente?
Allo stato, per le spese sostenute nel 2027, la normativa
vigente prevede una detrazione del 36% sull’abitazione principale e
del 30% negli altri casi, sia che si tratti di interventi di
ristrutturazione edilizia sia di efficientamento energetico o di
riduzione del rischio sismico. Negli ultimi giorni, però, in vista
dei lavori per la prossima legge di bilancio, si è tornati a
parlare di un potenziamento dell’Ecobonus che potrebbe risalire al
65%. Un’ipotesi anticipata dalla stampa economica, ma non ancora
sorretta da alcun testo normativo.
Si tratterebbe di un rafforzamento riservato alle abitazioni
principali per la sostituzione di infissi, pompe di calore e
condizionatori, sistemi ibridi, solare termico, schermature solari
e cappotti termici, mentre per gli altri immobili l’ipotesi prevede
la conferma del 36% oggi applicabile, anch’esso superiore al 30%
già programmato per il 2027. Prima di ragionare sulla convenienza
occorre quindi separare quello che la legge dispone già da quello
che potrebbe entrare nella manovra, tenendo presente che dal 1°
gennaio 2027 cambia anche il testo normativo a cui fare
riferimento.
Dal 1° gennaio 2027 i bonus edilizi cambiano collocazione nel nuovo
TUIR
Il riferimento principale diventa il D.Lgs. n. 117/2026,
che ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi e le cui disposizioni
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Non si tratta però di
una riforma sostanziale, perché il decreto riunisce e coordina in
un unico corpo normativo disposizioni che negli anni si erano
distribuite tra il d.P.R. n. 917/1986, i decreti-legge, le leggi di
bilancio e numerose norme speciali. Il cambiamento è di
collocazione e non di contenuto, e proprio per questo riguarda da
vicino chi dovrà redigere le asseverazioni del prossimo anno.
Fino al 31 dicembre 2026 restano applicabili le norme vigenti,
mentre dal 2027 i corrispondenti riferimenti nel D.Lgs. n. 117/2026
saranno i seguenti:
- l’articolo 17 riproduce l’articolo 16-bis del d.P.R. n.
917/1986 sul recupero del patrimonio edilizio e su alcuni
interventi diretti al risparmio energetico; - l’articolo 371 raccoglie le misure temporanee per gli
interventi antisismici, oggi nell’articolo 16, commi da 1-bis a
1-septies.1, del Decreto-Legge n. 63/2013, con la ripartizione
decennale introdotta dal Decreto-Legge n. 39/2024; - l’articolo 372 riunisce la disciplina dell’Ecobonus, oggi
frammentata tra la Legge n. 296/2006, la Legge n. 220/2010, il
Decreto-Legge n. 63/2013 e la Legge n. 208/2015; - l’articolo 373 contiene la misura temporanea sul Bonus
ristrutturazioni e le aliquote per le spese sostenute negli anni
2025, 2026 e 2027.
A rendere operativo il passaggio è l’articolo 376, che dalla
stessa data abroga i commi dell’articolo 14 del Decreto-Legge n.
63/2013 che oggi reggono l’Ecobonus, i commi dell’articolo 16
relativi al Bonus ristrutturazioni e al Sismabonus e l’intero corpo
degli articoli da 1 a 191 del d.P.R. n. 917/1986. Lo stesso
articolo dispone però che i riferimenti a disposizioni abrogate si
intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico,
quindi i rinvii contenuti nelle altre norme restano validi e, sul
piano pratico, un atto tecnico non perde efficacia per il solo
fatto di richiamare il vecchio decreto. Resta un effetto non
trascurabile, perché un’eventuale maggiorazione dell’aliquota per
il 2027 dovrà misurarsi con l’articolo 372 e non più con una norma
ormai priva di effetti.
Cosa dice la legge per il 2027 e perché lo scalino vero arriva
dopo
Per le spese sostenute nel 2026 l’Ecobonus spetta nella misura
del 36%, elevata al 50% quando la spesa è sostenuta dal titolare
del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
secondo l’assetto disposto dall’articolo 1, comma 22, della Legge
n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Per tutte e tre le annualità
della misura temporanea, dal 2025 al 2027, restano esclusi gli
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Nel
2027, in assenza di modifiche, la detrazione scende al 30% per la
generalità degli immobili e al 36% per l’abitazione principale.
Il punto meno frequentato riguarda però l’anno successivo. Le
misure temporanee si esauriscono con le spese del 2027 e dal 2028,
senza ulteriori proroghe, torna applicabile il regime ordinario
dell’articolo 17, rubricato come detrazione per il recupero del
patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli
edifici, che alla lettera h) del comma 1 comprende le opere
finalizzate al risparmio energetico anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, purché si acquisisca idonea
documentazione attestante il risparmio conseguito. Lì la detrazione
è pari al 30% fino al 31 dicembre 2033, su un ammontare non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare contro i 96.000 euro
della misura temporanea sul recupero del patrimonio edilizio, e
senza alcuna maggiorazione per l’abitazione principale. Il
dibattito di questi mesi si concentra sul passaggio dal 50% al 36%,
ma è un anno più tardi che cadono insieme il massimale, dimezzato,
la corsia preferenziale per la prima casa e i massimali di
detrazione differenziati che oggi l’Ecobonus riconosce per ciascuna
tipologia di intervento.
Un’ipotesi che nasce da uno spazio di bilancio, non ancora da una
norma
Il rafforzamento ipotizzato viene collegato alla flessibilità
riconosciuta a livello europeo per la sicurezza energetica, un
margine pari allo 0,6% del prodotto interno lordo nel triennio
2026-2028, che la stampa economica quantifica per l’Italia in circa
14 miliardi di euro. Non si tratta però di un fondo assegnato
all’edilizia, perché le misure restano a carico del bilancio
nazionale e l’efficientamento degli edifici è una delle
destinazioni possibili, non l’unica.
Il procedimento, del resto, non si esaurisce con la legge di
bilancio. L’Italia ha avviato la procedura di attivazione della
clausola nazionale di flessibilità con una lettera alla Commissione
riferita agli investimenti nei settori dell’energia e della difesa,
di cui il Ministro dell’economia ha dato conto con un’informativa
resa in Consiglio dei ministri il 10 settembre 2026, quindi una
parte della decisione si gioca fuori dal Parlamento.
Perché una percentuale non basta a misurare la convenienza
L’Ecobonus non lavora su un tetto unico come il Bonus
ristrutturazioni, ma su massimali differenziati per tipologia di
intervento, che la disciplina conserva anche nella nuova
collocazione insieme ai requisiti tecnici, agli obblighi di
trasmissione dei dati all’ENEA e all’asseverazione del tecnico
abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente. La distinzione
fra le due specie di massimale conta più della percentuale, perché
dove il tetto è fissato sulla detrazione, come i 60.000 euro delle
schermature solari, un’aliquota più alta smette di produrre effetto
una volta raggiunto il limite, mentre dove riguarda la spesa
ammissibile il beneficio cresce in proporzione. Un eventuale 65%
andrebbe quindi verificato intervento per intervento, perché non
produce ovunque l’aumento che il titolo lascia immaginare.
A questo si aggiunge il limite complessivo alle detrazioni per i
redditi superiori a 75.000 euro, che nel nuovo testo unico trova
posto nell’articolo 18, con un importo base di 14.000 euro per i
redditi compresi fra 75.000 e 100.000 euro e di 8.000 euro oltre
quella soglia, graduato in funzione dei figli fiscalmente a carico.
Il reddito si assume al netto di quello dell’abitazione principale
e delle pertinenze, nel computo rileva la rata riferita a ciascun
anno e restano fuori le quote delle spese sostenute fino al 31
dicembre 2024. Su una committenza con redditi medio-alti, quindi,
né la percentuale nominale né il massimale di intervento
garantiscono da soli la fruizione piena del beneficio.
Un
65% non sarebbe il ritorno della vecchia disciplina
Conviene ricordare come era costruito l’Ecobonus prima
dell’allineamento delle aliquote, perché l’espressione ritorno al
65% porta con sé un equivoco. Fino alle spese sostenute nel 2024 la
percentuale ordinaria era il 65%, ma dal 1° gennaio 2018 risultava
ridotta al 50% per le finestre comprensive di infissi, per le
schermature solari e per la sostituzione degli impianti con caldaie
a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, restando
esclusi dalla detrazione gli interventi con caldaie di efficienza
inferiore. Il 65% si conservava soltanto per la caldaia di classe A
accompagnata da sistemi di termoregolazione evoluti, per gli
apparecchi ibridi di pompa di calore e caldaia a condensazione
assemblati in fabbrica e concepiti per funzionare in abbinamento
tra loro, e per i generatori d’aria calda a condensazione.
Estendere oggi il 65% anche agli infissi e alle schermature,
come lascerebbero intendere le anticipazioni, non sarebbe quindi il
ripristino della disciplina precedente ma un ampliamento del
perimetro, mentre per l’isolamento dell’involucro e per il solare
termico, che al 65% stavano già, si tratterebbe di un ritorno
effettivo. Poiché la sostituzione degli infissi è storicamente la
voce che muove il maggior volume di investimenti agevolati, lì si
concentrerebbe la parte più consistente del costo della misura e,
verosimilmente, la maggiore selettività in sede di scrittura della
norma.
Cosa firmare adesso su un cantiere che attraversa il 31
dicembre
Per le persone fisiche vale il principio di cassa, quindi rileva
l’anno in cui la spesa è sostenuta e non quello in cui i lavori
vengono eseguiti, e un pagamento effettuato entro il 31 dicembre
2026 con il bonifico previsto dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41,
aggancia la spesa alle aliquote del 2026. La regola non è però
uniforme, perché per il titolare di reddito d’impresa
l’Amministrazione finanziaria applica il criterio di competenza,
mentre sulle parti comuni rileva il pagamento effettuato dal
condominio e il singolo condomino può detrarre la propria quota
soltanto se l’ha versata all’amministratore entro il termine di
presentazione della dichiarazione.
Va ricordato, sul piano sistematico, che il beneficio resta
fruibile soltanto come detrazione in dichiarazione, ripartita in
dieci quote annuali di pari importo, perché lo sconto in fattura e
la cessione del credito restano bloccati in via generale dal
Decreto-Legge n. 39/2024 (decreto blocca-cessioni), convertito
dalla Legge n. 67/2024, salvo le ipotesi tassative di deroga. Su
una spesa di 20.000 euro riferita all’abitazione principale la
detrazione nominale vale 10.000 euro con il 50% oggi applicabile e
7.200 euro con il 36% previsto per il 2027, mentre con un eventuale
65% arriverebbe a 13.000 euro soltanto se il massimale della
singola tipologia di intervento lo consentisse. Chi redige il
preventivo ha interesse a tenere separato il corrispettivo
dell’opera dal beneficio fiscale e a lasciare traccia scritta
dell’alternativa fra pagare entro l’anno e attendere la
manovra.
Conclusioni operative
In conclusione, fino all’approvazione della legge di bilancio
l’unico riferimento affidabile resta quello già scritto, cioè il
36% sull’abitazione principale e il 30% negli altri casi per le
spese del 2027, percentuali che dal 1° gennaio di quell’anno si
leggeranno negli articoli 371, 372 e 373 del D.Lgs. n. 117/2026, ed
è su quel testo che andrà misurato un eventuale rafforzamento. La
postura che il quadro impone è di metodo prima che di previsione,
perché la convenienza si misura sul massimale della singola
tipologia di intervento e sulla capienza della rata annuale, non
sulla sola percentuale nominale.
Su un tema destinato a vivere tutta la sessione di bilancio, il
professionista che firma oggi un preventivo non sta scommettendo su
una percentuale, sta costruendo la prova di avere rappresentato al
committente uno scenario ancora aperto. E sta guardando, se lo fa
bene, un anno più in là del 2027, perché è nel 2028 che il quadro
cambia davvero, con il massimale dimezzato e la corsia
preferenziale per l’abitazione principale che semplicemente
scompare.
Domande
frequenti sull’Ecobonus al 65% nel 2027
L’Ecobonus sarà davvero al 65% nel 2027?
Allo stato non esiste alcuna norma. L’ipotesi è emersa dalle
anticipazioni di stampa del 13 settembre 2026 ed è collegata alla
flessibilità europea per la sicurezza energetica. Finché la legge
di bilancio non dispone diversamente restano applicabili le
aliquote già scritte nella legislazione vigente.
Quanto vale l’Ecobonus nel 2027 secondo la legge vigente?
La detrazione è pari al 30%, elevata al 36% quando la spesa è
sostenuta dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
Conviene pagare entro il 31 dicembre 2026?
Dipende da quello che deciderà la manovra, e oggi nessuno può
saperlo. Per le persone fisiche vale il principio di cassa, quindi
pagare entro fine anno con il bonifico previsto dalla disciplina
fissa le aliquote del 2026, pari al 50% sull’abitazione principale
e al 36% negli altri casi, mentre attendere significa esporsi al
36% e al 30% del 2027 se il rafforzamento non arriva, oppure
beneficiarne se arriva. Per i titolari di reddito d’impresa e per
gli interventi sulle parti comuni valgono regole diverse.
Dove si trova la disciplina dei bonus edilizi dal 2027?
Nel D.Lgs. n. 117/2026, agli articoli 17 per il regime
ordinario, 371 per gli interventi antisismici, 372 per l’Ecobonus e
373 per il Bonus ristrutturazioni. Con le spese del 2027 le misure
temporanee esauriscono i loro effetti e dal 2028, senza proroghe,
resta il solo articolo 17, con detrazione al 30% su un massimale di
48.000 euro per unità immobiliare.
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