DECRETO OMNIBUS: CAMBIANO ANCORA LE REGOLE PER L’AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE


Con il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. “Decreto Omnibus”), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale 11.8.2026 n. 185 ed entrato in vigore il 12.8.2026, il Legislatore interviene nuovamente sull’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, riscrivendo per la terza volta in poco più di un anno le regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
La novità principale non riguarda le percentuali forfetarie – che restano quelle fissate dalla Legge di Bilancio 2025 – bensì i criteri di accesso al regime: sparisce il requisito della “nuova immatricolazione” legato alla data del contratto, sostituito da un criterio basato unicamente sull’anzianità del veicolo, con l’introduzione di due correttivi: una maggiorazione per i veicoli più datati e una per gli accessori non ricompresi nelle Tabelle ACI.

La norma di riferimento

L’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR disciplina la determinazione forfetaria del fringe benefit da assegnazione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori: in deroga al criterio del “valore normale”, il reddito imponibile in capo al dipendente è calcolato applicando una percentuale al costo chilometrico convenzionale di 15.000 km desumibile dalle Tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al lavoratore.
La disciplina ha conosciuto tre passaggi ravvicinati:
1. fino al 31.12.2024 le percentuali erano differenziate in base alle emissioni di CO2 del veicolo (25%, 30%, 40%/50%, 50%/60%);
2. con il comma 48, L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dall’1.1.2025, il criterio per fasce di emissione è stato sostituito da un’unica percentuale del 50%, ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in;
3. l’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025 ha poi introdotto un regime transitorio (comma 48-bis) per mantenere il vecchio regime sui veicoli già in uso o ordinati entro il 31.12.2024.
La convivenza di tre regimi, ciascuno legato a specifiche combinazioni di data di ordine, immatricolazione, stipula del contratto e consegna, si è rivelata di difficile gestione: con la circolare n.10/E/2025 l’Agenzia, nell’interpretare in modo rigoroso i requisiti temporali, ha finito in molti casi per relegare le fattispecie “non allineate” al più oneroso criterio del valore normale.

Le novità del Decreto Omnibus

L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 148/2026, sostituisce la lett. a) del comma 4 dell’art. 51, TUIR (modifica speculare per l’art. 53, comma 6, del nuovo TUIR di cui al D.Lgs. n. 117/2026, in vigore dall’1.1.2027).
Le modifiche possono essere così riassunte:
• eliminazione del requisito della nuova immatricolazione e della data di stipula del contratto quali condizioni di accesso al regime forfetario: la disciplina si applica ora a tutti i veicoli concessi in uso promiscuo, senza vincoli cronologici di ingresso;
• maggiorazione del 50% del valore forfetario per i veicoli “datati”, cioè dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dall’1.1 del sesto anno);
• inclusione nel calcolo al netto anche delle somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti, e non più della sola componente veicolo;
• maggiorazione del 5% del valore forfetario in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Il raffronto tra vecchio e nuovo testo

La tabella seguente mette a confronto i tratti essenziali della disciplina risultante dalla Legge di Bilancio 2025 e quella oggi vigente per effetto del Decreto Omnibus.
Elemento Regime L. 207/2024 Regime D.Lgs. 148/2026
Requisito di accesso Veicolo di nuova immatricolazione + contratto stipulato dall’1.1.2025 Nessun requisito temporale di ingresso: rileva solo l’anzianità del veicolo
Percentuali forfetarie 50% – 10% (BEV) – 20% (plug-in) Invariate: 50% – 10% (BEV) – 20% (plug-in)
Veicoli oltre 5 anni Nessuna maggiorazione specifica Maggiorazione 50% dal sesto anno di immatricolazione
Accessori/allestimenti Non incidono sul netto trattenuto al dipendente Concorrono al netto trattenuto; maggiorazione 5% se extra-tabella ACI

La riforma del regime transitorio

Il comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. n. 148/2026, riscrive anche il comma 48-bis dell’art. 1, L. n. 207/2024.
Resta ferma la disciplina vigente al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024 e per quelli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso dell’intero 2025 (cade il più restrittivo termine del 30.6.2025 previsto dalla precedente versione della norma).
Anche per questi veicoli, dal sesto anno di immatricolazione, scatta la maggiorazione del 50%, applicabile anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente.
Quanto alla decorrenza generale, il comma 5 dell’art. 2 dispone che le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026, e riguardano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio: per queste fattispecie, che fino a oggi avrebbero scontato il criterio del valore normale, si applicherà invece il nuovo criterio forfetario.

In sintesi

Il Decreto Omnibus supera la verifica “a tre requisiti” (immatricolazione, stipula del contratto, consegna) introdotta dalla riforma 2025, sostituendola con un criterio unico basato sull’anzianità del veicolo: il regime forfetario si applica a tutti i veicoli con non più di 5 anni dalla prima immatricolazione, con una maggiorazione del 50% oltre tale soglia e del 5% in presenza di accessori extra-tabella ACI. Le nuove regole si applicano dal 2026, incluse le assegnazioni 2025 rimaste finora prive di una disciplina agevolativa certa.

Indicazioni operative

Alla luce delle novità illustrate, si suggerisce alle imprese di:
 mappare il parco veicoli aziendali in base alla data di prima immatricolazione, per individuare i veicoli che supereranno la soglia dei 5 anni e saranno soggetti alla maggiorazione del 50%;
 verificare le pattuizioni relative ad accessori e allestimenti forniti in uso promiscuo, per applicare correttamente la maggiorazione del 5% ove dovuta;
 riesaminare la posizione dei veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 non rientranti nel regime transitorio, ai quali si applica dal 2026 il nuovo criterio forfetario in luogo del valore normale;
 verificare i comportamenti già adottati fino al 31.12.2025 in tema di accessori, che restano “fatti salvi” dalla norma transitoria, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

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