[1] In dottrina vedi V. Franceschelli, La legge italiana sull’intelligenza artificiale e le modifiche alla legge sul diritto d’autore (legge 23 settembre 2025, n. 132), in Riv. dir. ind., 2025, 200 ss.; E. Arezzo, Di brevetti, invenzioni ed intelligenza artificiale, in Riv. dir. ind., 2025, 58 ss.; R. Romano, Diritti d’autore e diritti connessi: dalla fotografia all’intelligenza artificiale, questioni del passato, interrogativi del futuro, in Riv. dir. comm., 2025, 15 ss.; G.B. Abbamonte, The Application of the Copyright TDM Exception and Transparency Requirements in the AI Act to the Training of Generative AI, in European Intellectual Property Review, 2024, 479; General Artificial Intelligence, Report edited by World Intellectual Property Office 13 july 2024; G. Ghidini, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2024, 141 ss.; C. Meo, Diritti di riproduzione, banche dati e intelligenza artificiale “generative”, in Orizzonti dir. comm., n. 2/2024; V. Franceschelli, Sull’Intelligenza Artificiale (IA o AI), in Riv. dir. ind., 2023, 5 ss.; G. Doria, Proprietà intellettuale ed intelligenza artificiale, Padova, 2023; G. Ghidini – I. Austoni, Una breve riflessione giuspolitica sulle creazioni realizzate attraverso robot “self-learning”, in B. Pasa (a cura di), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, Napoli, 2021, 51 ss.; G.M. Riccio – F. Rotolo, La tutela in Italia delle opere dell’uomo create dall’Intelligenza Artificiale: la necessità di un’analisi in chiave prospettica, in B. Pasa (a cura di), Design e innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, Napoli, 2021, 199; G. Sena, Invenzioni brevettabili e intelligenza artificiale, in Riv. dir. ind., 2020, 151; G. Spedicato, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2019, 253; G. Sanseverino, Ex machina. La novità e l’originalità dell’invenzione “prodotta” dall’IA, in AIDA, 2019, 6; S. Guizzardi, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale, in AIDA, 2019, 43; M.J. Antikainen, Copyright Protection and AI-Generated Works – A Fight We have Already Lost?, in AIDA, 2019, 248; M. Franzosi, Copyright: chi è l’autore delle opere generate a computer?, in Dir. aut., 2018, 168; A. Musso, L’impatto dell’ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d’autore o connessi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 471; S. Lavagnini, Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti, in Dir. aut., 2018, 360.
[2] L. n. 132/2025, art. 1, comma 1, lo Stato “promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”; art. 5, comma 1 “lo Stato e le altre autorità pubbliche: a) promuovono lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene di valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea”.
[3] V. Franceschelli, La legge italiana sull’intelligenza artificiale e le modifiche alla legge sul diritto d’autore (legge 23 settembre 2025, n. 132), cit., 200 ss.
[4] La necessità di riscontrare una riferibilità in termini soggettivi alla personale esplicazione creativa dell’autore, rappresenta l’ostacolo principale al riconoscimento autoriale della creazione generata (autonomamente ovvero con apporto prevalente) da sistemi di intelligenza artificiale. Evidente infatti, che in questi casi la creazione dell’intelligenza artificiale viene a tradursi in un risultato obiettivizzato, ove è chiaro la originalità può intendersi soltanto in termini di assoluta (nel senso proprio del termine, sciolta da ogni legame) innovatività.
[5] J. Kohler, Urheberrecht an Sciriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgard, 1907.
[6] I sistemi di intelligenza artificiale si distinguono in Machine Learning e Deep Learning. Tutti i sistemi di intelligenza artificiale funzionano sulla base della operatività di un codice algoritmico il quale sulla base di una domanda ovvero di un obiettivo determinato e della lavorazione dei dati immessi nel sistema, perviene ad una serie di risultati. I sistemi di Deep Learning, si fondano su reti neurali ove avviene – rispecchiando il funzionamento dei collegamenti di sinapsi e neuroni del cervello umano – un processo di continuo apprendimento che determina di volta in volta la produzione di determinati outputs che possono risultare imprevedibili.
[7] V. Franceschelli, La legge italiana sull’intelligenza artificiale e le modifiche alla legge sul diritto d’autore (legge 23 settembre 2025, n. 132), cit., 200 ss.
[8] Si è utilizzata l’espressione “proprietà artificiale” per distinguere in modo netto il “prodotto creativo artificiale” non riconducibile all’uomo e non proteggibile dal diritto d’autore, G. Doria, Proprietà intellettuale ed intelligenza artificiale, cit., 97 ss.
In favore di un libero accesso pagante (parallelamente a quanto stabilito dall’art. 99 l. aut. per i “progetti di lavori di ingegneria”), G. Ghidini, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, cit., 141 ss.; G. Ghidini – I. Austoni, Una breve riflessione giuspolitica nelle creazioni realizzate attraverso robot “self-learning”, in Design ed innovazione digitale. Dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele, cit., 21.
Vedi anche la proposta dell’attribuzione di diritti connessi avanzata dal gruppo di ricerca francese France Intelligence Artificielle del 21 marzo 2017.
[9] G. Ghidini, Intelligenza artificiale: due questioni di proprietà intellettuale, cit., 141 ss.
[10] L. n. 132 del 2025, art. 25, lett. b): “dopo l’articolo 70 sexies è inserito il seguente: ‘art. 70-septies – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentiti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater’”. L’art. 70-ter si riferisce come noto agli scopi di ricerca e non pone particolari problemi interpretativi. L’art. 70-quater invece (al comma 1) richiama questo meccanismo di Opt-Out: “l’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati”.
[11] “I fornitori di modelli di intelligenza artificiale di uso generale devono: …c) attuare una politica volta a conformarsi al diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore e diritti connessi, e in particolare a individuare e rispettare, anche mediante tecnologie all’avanguardia, una riserva di diritti espressi ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790”.
[12] Altri Paesi europei, come Francia e Germania, si sono limitati a recepire la disciplina generale della Direttiva Copyright n. 780/2019 senza tuttavia allo stato prevedere alcuna disposizione espressa riservata al processo di addestramento e lavorazione dei dati da parte di un sistema di intelligenza artificiale (sottoposta così alla disciplina regolamentare dell’AI Act, direttamente applicabile nei Paesi membri): sul recepimento della Direttiva Copyright, cfr. in Francia (primo Paese a recepire la Direttiva Copyright), Code de la proprietè intellectuelle art. R. 122-32, in Germania, cfr. Urheberrechtsgesetz, Sez. 44b, text and data mining, in entrambi i casi si consente l’estrazione per scopi commerciali alla condizione che non sia stato esercitato l’Opt-out da parte del titolare dei diritti. In Germania la questione dell’addestramento della AI e della tutela dei dati coperti da copyright è oggetto di dibattito giurisprudenziale, cfr. la recente decisione, cfr. Trib. Monaco 11 novembre 2025, Gema c. OpenAI, ove si è riconosciuta la violazione del diritto d’autore in presenza della riproduzione da parte della AI di contenuti protetti da copyright, ritenendosi poter valere l’eccezione di text and data mining al limite soltanto nella fase iniziale di ingestione dei dati. Si segnala infine una recentissima Proposta di legge n. 2634 in Francia (intervenuta in corso di stampa del presente contributo), che prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del fornitore del modello di AI allorquando venga eccepita dall’autore la violazione dei propri diritti; la Proposta si spinge – in una logica ultra-protezionistica – a stabilire un dovere di trasparenza per l’opera che risulti essere stata generata artificialmente in maniera autonoma ed addirittura a considerarne i relativi outputs (derivati dalla lavorazione da parte della AI di opere protette), come appartenenti agli autori delle opere originarie.
[13] La legittimità del funzionamento del sistema di intelligenza artificiale viene così a correlarsi alla verifica della identificazione dei titolari di diritti d’autore coinvolti e del relativo consenso alla messa a disposizione online.
In tal modo, la correttezza complessiva del sistema viene a connettersi anche alla operatività della disciplina della responsabilità dei service internet providers (ex art. 14 ss., D.Lgs. n. 7/2003, il cui contenuto è ora sostanzialmente salvo piccoli dettagli di forma riprodotto agli art. 3 ss., Reg. UE 2022/2065 ed in particolare delle piattaforme di condivisione di contenuti online (fra cui rientrano anche i motori di ricerca) ex art. 17, Dir. 790/2019, c.d. Direttiva Copyright e relative attuazioni.
[14] Vedi i quesiti posti alla Corte di Giustizia EU (C-2025/3039), Request for a preliminary ruling from the Budapest Kornieki Torvenyszek (Hungary) lodged on 3 April 2025, nella controversia Like Company v. Google Ireland Limited: “…2)Must Article 15(1) of Directive 2019/790 and Article 2 of Directive 2001/29 be interpreted as meaning that the process of training an LLM-based chatbot constitutes an instance of reproduction, where LLM is built on the basis of the observation and matching of patterns, making it possible for the model to learn to recognize linguistic patterns? 3) If the answer to the second question referred is in the affirmative, does such reproduction of lawfully accessible works fall within the exception provided for in Article 4 of Directive 2019/790, which ensure free use for the purpose of text and data mining? 4) Must Article 15(1) of Directive 2019/790 and Article 2 of Directive 2001/29 be interpreted as meaning that, where a user gives an LLM-based chatbot an instruction which matches the text contained in a press publication, or which refers to that text, and the chatbot then generates its response based on the instruction given by the user, the fact that, in that response, part or all of the content of a press publication is displayed constitutes an instance of reproduction on the part of the chatbot service provider?”.
[15] Un conto infatti è l’attività di apprendimento, altro la copia: V. Franceschelli, La legge italiana sull’intelligenza artificiale e le modifiche alla legge sul diritto d’autore (legge 23 settembre 2025, n. 132), cit., 200 ss.
[16] Testualmente: “Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.
[17] Cfr. la recente decisione U.S. District Court California 23 giugno 2025, C24-05417 WHA caso Bartz et al. c. Anthropic, ove si evidenzia che l’attività di learning della IA può essere paragonata alla lettura di un testo da parte di un essere umano, sulla cui base la generazione artificiale – se effettivamente trasformativa – può ritenersi consentita.
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