le allucinazioni negli atti dei Comuni e il ruolo del supervisore umano


Un cittadino presentava in un piccolo Comune nel febbraio 2014 una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per cambio di uso di un’antica masseria, successivamente nel maggio 2016 inoltrava una domanda di inizio attività (DIA) di ampliamento e nel 2021 un’ulteriore domanda di SCIA. Nel 2025 il Comune ha annullato tutti i permessi e i precedenti provvedimenti per autotutela sul presupposto di una falsa rappresentazione iniziale dei luoghi e avrebbe inficiato l’intera sequenza degli atti autorizzativi. per i relativi successivi calcoli errati delle pratiche.

Il cittadino aveva, infatti, allegato nella documentazione relativa alla SCIA una fotografia contenente un piccolo manufatto inesistente, frutto di un fotomontaggio che aveva gonfiato i valori dei volumi dell’immobile.

Lo stesso cittadino accortisi dell’errore aveva spontaneamente presentato una richiesta di SCIA per la demolizione del manufatto iniziale, ripristinando lo stato dei luoghi prima della conclusione del procedimento.

Il cittadino aveva rappresentato che si era trattato di un errore involontario.

Secondo il comune la falsa rappresentazione iniziale del manufatto ha contaminato alla base i calcoli matematici e l’intero procedimento.

Nel ricorso il cittadino deduceva l’illegittimità del provvedimento per diversi motivi tra cui anche per il difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, sostenendo che la motivazione sarebbe stata formata mediante un utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale, come dimostrato dalla “presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti”: le così dette “allucinazioni”.

Il caso in esame è di interesse e di estrema attualità perché consente di approfondire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata all’interno della pubblica amministrazione, con quali principi e il profilo della responsabilità umana.

Il Tribunale rappresenta come l’eventuale assistente algoritmico operi in un “ruolo servente e non sostitutivo”: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l’esclusiva paternità e responsabilità.

Il Tribunale richiama l’attenzione degli operatori sul principio di “Riserva di Umanità” (Human In The loop): l’uomo deve rimanere al centro del processo decisionale ai sensi dell’art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, n. 2270/2019 e Cons. Stato, n. 8472/2019).

Il funzionario ha un preciso obbligo di verifica e di convalida degli output prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale ed è responsabile degli eventuali errori: la pubblica amministrazione non può delegare le decisioni e le responsabilità agli strumenti di intelligenza artificiale: l’analisi e il ragionamento giuridico delle persone restano, pertanto, al centro del processo e del procedimento.

Nel caso in cui l’output prodotto risulti inficiato da un errore o da un’allucinazione informatica, tale errore è integralmente ascrivibile all’organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell’atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione è pertanto consentito come strumento di supporto dei dirigenti e dei funzionari (al pari delle banche dati) ma comporta un lavoro di analisi e di supervisione degli output, non riduce la responsabilità dell’ente e dei relativi funzionari.

Il giudice ha respinto il ricorso e ha sottolineato come “l’eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto”.

Il Tribunale sottolinea come “l’eventuale erroneità di una citazione di supporto”, per quanto non commendevole, non priva l’atto del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l’assenza di motivazione che il ricorrente lamenta”.

La motivazione dell’atto si fonda su un accertamento di fatto: sulla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e alla consistenza dell’immobile ed è del tutto autonomo da qualsiasi richiamo a precedenti giurisprudenziali.

Il Tribunale ha pertanto respinto e ha condannato il cittadino al pagamento delle spese di lite sui tremila euro.

La sentenza in esame, una delle prime in questo ambito, è di interesse non solo per gli enti e i legali ma anche per i cittadini stessi, Il tribunale richiama la nostra attenzione su questo punto: «Il vincolo posto dall’art. 97 della Costituzione – scrivono ancora i giudici amministrativi – quale attuazione del principio di riserva di umanità e dell’uomo all’interno del processo decisionale non si traduce nel sindacare le modalità con cui l’amministrazione, nella fase preparatoria, si sia avvalsa di strumenti di supporto, ma nell’esigere che il discorso giustificativo finale, quale risulta dal provvedimento, sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato».

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve avvenire nei nostri enti pubblici in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale (v. art. 14 della legge 23 settembre 2025 n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale).

Riferimenti normativi:

Art. 97 Cost.

Art. 14L. 23 settembre 2025 n. 132

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